Finalmente l'Italia si dota di una legge che dovrebbe mettere la parola fine agli interessi bancari calcolati col metodo anatocistico.
Con un
comunicato stampa, il Ministero dell'Economia e della Finanza, ha reso noto che
il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ha approvato
una delibera sulle disposizioni applicative del secondo comma
dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB) così come modificato dal decreto
banche (D.L 18/2016 convertito con modificazione nella L.49/2016).
Il nuovo testo
prevede che dal 1° ottobre 2016:
- nei rapporti di conto corrente o di
conto di pagamento sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi sia debitori sia creditori,
comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31
dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui
sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati, ivi
compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non
possono produrre interessi ulteriori, salvo
quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per
le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento,
per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del
fido;
- gli interessi debitori sono conteggiati
al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a
quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto,
gli interessi sono immediatamente esigibili;
- il cliente può autorizzare, anche
preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui
questi divengono esigibili; in questo caso la
somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è
revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Nel dare
attuazione alle disposizioni di legge, la proposta di delibera stabilisce:
- che gli interessi sono contabilizzati
separatamente dal capitale;
- che per le aperture di credito regolate
in conto corrente e in conto di pagamento gli interessi debitori
divengono esigibili dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono
maturati; in ogni caso, prima che gli interessi maturati
diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un
periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva
conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il
cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito
da interessi senza risultare inadempiente;
- che per le aperture di credito regolate
in conto corrente e in conto di pagamento è consentito che il cliente e la
banca possano pattuire il pagamento degli interessi con addebito in conto
a valere sul fido .
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