venerdì 5 agosto 2016

Bancarotta fraudolenta documentale - Causazione del fallimento della società con operazioni dolose - Condotte rilevanti - Elemento soggettivo (Cass. pen. 4.8.2016 n. 34423)



La Corte di Cassazione, nella sentenza 4.8.2016 n. 34423, ha precisato, tra l’altro, che:
  • ü la bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Per quanto concerne il profilo soggettivo, invece, è richiesto il dolo generico; 
  • ü  la causazione del fallimento della società per effetto di operazioni dolose punisce gli amministratori che cagionino il fallimento con abusi o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell’impresa. E, quindi, anche con condotte omissive ove produttive di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa.

Il profilo soggettivo è anche qui connotato dal dolo generico.

Nella fattispecie la Suprema Corte ha reputato, sia dal punto di vista materiale che psicologico, ravvisarvi responsabilità a fronte del sistematico omesso versamento di contributi.

Perché ciò comportava l’addebito di interessi moratori e sanzioni pecuniarie che, aggravando il dissesto della società, si atteggiavano a concausa del verificarsi del fallimento.  

In egual misura la Corte ha sottolineato come la fattispecie di un affitto d’azienda che, di fatto, precludeva alla società la possibilità di svolgere l’attività per la quale era stata costituita (a prescindere dal verificarsi o meno dei pagamenti di canoni e restituzioni), ne costituiva un comportamento in grado di aggravare la situazione patrimoniale depauperandola con comportamenti non giustificabili in termini di interesse per l’impresa.

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