venerdì 5 agosto 2016

Automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta - Condizioni per la detraibilità integrale dell'IVA (interrogazione parlamentare 3.8.2016 n. 5-09338)



La risposta fornita a seguito di una interrogazione parlamentare, la n. 5-09338 del 3.8.2016, non chiarisce in maniera netta la fattispecie e lascia sempre l’operatore nella difficoltà di dover dimostrare, di volta in volta, le modalità di utilizzo del mezzo.

E’ stato affermato che l’IVA assolta in relazione all'acquisto di automezzi utilizzati dagli alberghi per il trasporto degli ospiti è detraibile integralmente soltanto a condizione che il soggetto passivo provi che gli stessi veicoli sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d’impresa, circostanza che deve essere verificata caso per caso.

In caso contrario, si applicano le limitazioni previste dall'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, in base al quale la detrazione dell’imposta sull’acquisto di veicoli a uso promiscuo è ammessa nella misura forfetaria del 40%.

Ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi è in ogni caso limitata ai sensi dell’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (nella misura del 20%), in quanto le navette degli alberghi non possono essere qualificate come “beni strumentali”.


Infatti, con tale espressione, secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria in via di prassi, si fa esclusivo riferimento ai veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata - circostanza che non è verificata nel caso in esame.

Nessun commento: