La risposta fornita a seguito di una interrogazione
parlamentare, la n. 5-09338 del 3.8.2016, non chiarisce in maniera netta la
fattispecie e lascia sempre l’operatore nella difficoltà di dover dimostrare,
di volta in volta, le modalità di utilizzo del mezzo.
E’ stato affermato che
l’IVA assolta in relazione all'acquisto di automezzi utilizzati dagli alberghi
per il trasporto degli ospiti è detraibile integralmente soltanto a condizione
che il soggetto passivo provi che gli stessi veicoli sono utilizzati
esclusivamente nell'esercizio d’impresa, circostanza che deve essere verificata
caso per caso.
In caso contrario, si
applicano le limitazioni previste dall'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR
633/72, in base al quale la detrazione dell’imposta sull’acquisto di veicoli a
uso promiscuo è ammessa nella misura forfetaria del 40%.
Ai fini delle imposte
dirette, la deducibilità dei costi è in ogni caso limitata ai sensi dell’art.
164 co. 1 lett. b) del TUIR (nella misura del 20%), in quanto le navette degli
alberghi non possono essere qualificate come “beni strumentali”.
Infatti, con tale
espressione, secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria in via di
prassi, si fa esclusivo riferimento ai veicoli senza i quali l’attività
d’impresa non può essere esercitata - circostanza che non è verificata nel caso
in esame.
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