lunedì 25 luglio 2016

Responsabilità della banca per l’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.

L'errata o illegittima segnalazione, da parte della banca, in Centrale dei Rischi inevitabilmente può arrecare al cliente un grave pregiudizio.

Di fronte ad un simile evento la banca, o l’intermediario, assume una responsabilità nei confronti del cliente danneggiato.

Tale responsabilità deriva intanto dall'inosservanza dei doveri di diligenza professionale richiesti alla banca nel valutare il ricorrere dei presupposti della segnalazione.

Il criterio di “diligenza professionale” è alla base di qualsiasi attività viene posta in essere nei confronti di un utenza la quale, dalla detta attività, può subire gli effetti negativi di una informazione errata.

Ma quale responsabilità assume la banca di fronte ad un simile errato comportamento ?

La natura della responsabilità attribuibile alla banca e/o all’intermediario ha visto l’evolversi di una giurisprudenza che ha reso pacifica la responsabilità dell'intermediario sebbene, all'attualità, non sia ancora del tutto pacifica la natura di tale responsabilità.

Uno degli orientamenti oggi presenti nel dibattito giurisprudenziale la inquadra nell'alveo della responsabilità extracontrattuale che si sostanzia nella violazione degli obblighi di riservatezza del cliente nel trattamento dei dati suoi personali, con applicazione delle disposizioni del Codice della Privacy che riconducono l'illecito trattamento dei dati all'art. 2050 c.c..

Ma non solo. 

L'erronea o illegittima segnalazione lederebbe altresì l'identità personale del segnalato, nonché la sua libertà di iniziativa economica, la libertà di concorrenza, finanche la lesione dell'altrui politica di gestione del credito. 

Un altro orientamento, invece, fa emergere una responsabilità di tipo contrattuale.

Secondo tale visione, infatti, la banca e/o l'intermediario che esegue la erronea segnalazione violerebbe gli obblighi di buona fede e di correttezza nascenti dal rapporto intrattenuto col cliente.

C’è da riferire che vi sono pronunce che contemplano entrambe le responsabilità, una sorta di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale giacché il segnalante é responsabile della violazione degli obblighi di buonafede oggettiva ex art. 1375 c.c. nell'esecuzione del rapporto, ed é parimenti responsabile dell'illegittimo trattamento dei dati personali del cliente, essendo quest'ultima attività inevitabilmente connessa alla gestione del sistema di segnalazioni in Centrale dei Rischi.

C’è anche, sia pure per così dire minoritaria, una visione giurisprudenziale che tratta la fattispecie come un tertium genus consistente nella responsabilità da false informazioni, ricondotta ora alla responsabilità contrattuale, ora alla responsabilità aquiliana.

Quanto alle voci di danno risarcibile, è del tutto pacifico che l'erronea o illegittima segnalazione possa condurre alla liquidazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Il pregiudizio alla sfera patrimoniale del segnalato deriverebbe dalla circostanza che la notizia lesiva possa restare diffusa per un tempo così ampio da consentirne la percepibilità da parte degli operatori di credito, con limitazioni all’accesso al credito per il segnalato. 

Il danno non patrimoniale deriverebbe, invece, dalla lesione del diritto all'immagine del segnalato, persona fisica o persona giuridica.

Lesione che si concretizza nella diminuzione della considerazione del segnalato da parte dei consociati, etichettato ingiustamente 'cattivo pagatore'.

Danno non patrimoniale che va dimostrato, atteso che sul segnalato incombe l’onere di provare il suo verificarsi.

Non del tutto univoco è poi l'inquadramento del danno da mancato accesso al credito che si verifica quando altri istituti di credito rifiutino le richieste di finanziamento del cliente in ragione della presenza di una segnalazione in Centrale dei Rischi che poi risulti illegittima.

Sebbene l'orientamento prevalente depone per la natura patrimoniale della lesione, non mancano affermazioni di senso opposto che ne sottolineano la natura non patrimoniale.

E’ comunque pacifico che la condanna dell'intermediario presuppone che il segnalato dimostri la segnalazione abbia prodotto il pregiudizio presso altre banche.

Come difendersi dall'errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Tra i rimedi esperibile vi è l’Arbitrato Bancario Finanziario, con obbligo di adesione dell’intermediario al procedimento promosso dal cliente.

E’ possibile anche l’attivazione di un giudizio ordinario di cognizione, al ricorrere dei presupposti, il cliente potrebbe avere interesse ad ottenere dal Tribunale provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Il Tribunale potrà quindi inibire la banca dall'effettuare una preannunciata segnalazione, ovvero condannarla a rimuovere o rettificare la segnalazione effettuata.

E’ stato ritenuto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituisce l’efficace rimedio per tutelare chi sia stato vittima di un’erronea segnalazione in Centrale Rischi essendo la segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del segnalato.

Immaginiamo cosa può accadere ad un imprenditore che viene illegittimamente segnalato in Centrale Rischi.
Il pericolo consiste nel rischio di aggravamento insito nello stesso decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena. 
E’ ovvio che occorre che la parte che assume di essere pregiudicata dimostri fin da principio la sussistenza del nesso causale tra segnalazione in Centrale Rischi e potenziale pregiudizio.
Dott. Victor Di Maria


Revisore dei Conti – Commercialista - Docente a contratto presso l'Università di Palermo di Economia aziendale e gestione delle imprese.

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