L'errata
o illegittima segnalazione, da parte della banca, in Centrale dei Rischi inevitabilmente
può arrecare al cliente un grave pregiudizio.
Di fronte
ad un simile evento la banca, o l’intermediario, assume una responsabilità nei
confronti del cliente danneggiato.
Tale
responsabilità deriva intanto dall'inosservanza dei doveri
di diligenza professionale richiesti
alla banca nel valutare il ricorrere dei presupposti
della segnalazione.
Il
criterio di “diligenza professionale” è alla base di qualsiasi attività viene
posta in essere nei confronti di un utenza la quale, dalla detta attività, può
subire gli effetti negativi di una informazione errata.
Ma quale
responsabilità assume la banca di fronte ad un simile errato comportamento ?
La natura
della responsabilità attribuibile alla banca e/o all’intermediario ha visto l’evolversi
di una giurisprudenza che ha reso pacifica la responsabilità
dell'intermediario sebbene, all'attualità, non sia ancora del tutto
pacifica la natura di tale responsabilità.
Uno degli
orientamenti oggi presenti nel dibattito giurisprudenziale la inquadra
nell'alveo della responsabilità extracontrattuale che si sostanzia
nella violazione degli obblighi di riservatezza del cliente
nel trattamento dei dati suoi personali, con applicazione delle
disposizioni del Codice della Privacy che riconducono l'illecito
trattamento dei dati all'art. 2050 c.c..
Ma non
solo.
L'erronea o illegittima segnalazione lederebbe altresì l'identità
personale del segnalato, nonché la sua libertà di iniziativa economica, la
libertà di concorrenza, finanche la lesione dell'altrui politica di
gestione del credito.
Un altro orientamento,
invece, fa emergere una responsabilità di tipo contrattuale.
Secondo
tale visione, infatti, la banca e/o l'intermediario che esegue la erronea segnalazione violerebbe gli
obblighi di buona fede e di correttezza nascenti dal rapporto
intrattenuto col cliente.
C’è da
riferire che vi sono pronunce che contemplano entrambe le responsabilità, una
sorta di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
giacché il segnalante é responsabile della violazione degli obblighi
di buonafede oggettiva ex art. 1375 c.c. nell'esecuzione del rapporto, ed
é parimenti responsabile dell'illegittimo trattamento dei dati
personali del cliente, essendo quest'ultima attività inevitabilmente connessa
alla gestione del sistema di segnalazioni in Centrale dei Rischi.
C’è anche,
sia pure per così dire minoritaria, una visione giurisprudenziale che tratta la
fattispecie come un tertium genus
consistente nella responsabilità da false informazioni, ricondotta ora alla
responsabilità contrattuale, ora alla responsabilità aquiliana.
Quanto
alle voci di danno risarcibile, è del tutto pacifico che l'erronea o
illegittima segnalazione possa condurre alla liquidazione del danno
patrimoniale e del danno non patrimoniale.
Il
pregiudizio alla sfera patrimoniale del segnalato deriverebbe dalla
circostanza che la notizia lesiva possa restare diffusa per un tempo così
ampio da consentirne la percepibilità da parte degli operatori di credito,
con limitazioni all’accesso al credito per il segnalato.
Il danno
non patrimoniale deriverebbe, invece, dalla lesione del diritto all'immagine
del segnalato, persona fisica o persona giuridica.
Lesione
che si concretizza nella diminuzione della considerazione del
segnalato da parte dei consociati, etichettato ingiustamente 'cattivo
pagatore'.
Danno non
patrimoniale che va dimostrato, atteso che sul segnalato incombe l’onere di
provare il suo verificarsi.
Non del
tutto univoco è poi l'inquadramento del danno da mancato accesso al credito che
si verifica quando altri istituti di credito rifiutino le richieste di
finanziamento del cliente in ragione della presenza di una segnalazione in
Centrale dei Rischi che poi risulti illegittima.
Sebbene
l'orientamento prevalente depone per la natura patrimoniale della lesione, non
mancano affermazioni di senso opposto che ne sottolineano la natura non patrimoniale.
E’
comunque pacifico che la condanna dell'intermediario presuppone che il
segnalato dimostri la segnalazione abbia prodotto il pregiudizio presso altre
banche.
Come
difendersi dall'errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di
Banca d’Italia?
Tra i
rimedi esperibile vi è l’Arbitrato Bancario Finanziario, con obbligo di
adesione dell’intermediario al procedimento promosso dal cliente.
E’
possibile anche l’attivazione di un giudizio ordinario di cognizione, al
ricorrere dei presupposti, il cliente potrebbe avere interesse ad ottenere dal
Tribunale provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Il
Tribunale potrà quindi inibire la banca dall'effettuare una preannunciata
segnalazione, ovvero condannarla a rimuovere o rettificare la segnalazione
effettuata.
E’
stato ritenuto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituisce l’efficace rimedio
per tutelare chi sia stato vittima di un’erronea segnalazione in Centrale
Rischi essendo la segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo
irreparabile la posizione del segnalato.
Immaginiamo
cosa può accadere ad un imprenditore che viene illegittimamente segnalato in
Centrale Rischi.
Il pericolo
consiste nel rischio di aggravamento insito nello stesso decorso del tempo
necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena.
E’ ovvio
che occorre che la parte che assume di essere pregiudicata dimostri fin da
principio la sussistenza del nesso causale tra segnalazione in Centrale Rischi
e potenziale pregiudizio.
Dott.
Victor Di Maria
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