lunedì 18 luglio 2016

ENTI DI FORMAZIONE: IL TRATTAMENTO IVA NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Il Fondo Sociale Europeo, lo Stato e le Regioni finanziano da tempo la formazione attraverso provvedimenti tesi a sostenere gli Enti preposti, organismi deputati alla formazione professionale.

Gli operatori, da tempo, hanno sempre avuto seri dubbi di qualificare tali “contributi” rispetto al profilo tributario delle imposte indirette.

In tal senso, per l’IVA, si pongono due distinti problemi interpretativi:

  • la qualificazione delle somme ricevute quali corrispettivi contrattuali imponibili, a fronte di una prestazione di servizi, oppure come semplici elargizioni finanziarie fuori dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72;
  • gli effetti sulla detrazione dell’imposta, assolta su beni e servizi utilizzati nella propria attività, a seguito dell’ottenimento di contributi esclusi dall’IVA.

In relazione al primo aspetto, è bene ribadire che l’erogazione di somme può assumere due alternative qualificazioni: corrispettivo o contributo.

Nel primo caso si tratta necessariamente di somme incassate avente profilo di corrispettivo per una prestazione resa (Rapporto sinallagmatico).

Nell'altro, invece, il soggetto beneficiario introita somme a fondo perduto senza alcun obbligo di natura contrattuale.

In tal guisa l’Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione che così si sostanzia:

Un’erogazione ha natura di contributo se la sua assegnazione avviene in base: 
Ø a presupposti predefiniti legislativamente, al verificarsi dei quali consegue l’erogazione “automatica” del beneficio (es. aiuti di Stato “automatici” o contributi derivanti dalla devoluzione di cinque e otto per mille); 
Ø a un provvedimento attributivo, secondo modalità predeterminate in un regolamento generale o in un bando, ai sensi dell’art. 12 della “Legge sul procedimento amministrativo” (L. 7 agosto 1990 n. 241); 
Ø alla normativa comunitaria, anche se attuata da organi pubblici nazionali; 
Ø alle disposizioni del codice civile in materia di apporti in conto capitale.

Le somme incassate, invece, hanno natura di corrispettivo quando conseguono ad obblighi contrattuali sottoposti al “Codice dei contratti pubblici” (DLgs. 18 aprile 2016 n. 50).

La stessa qualificazione assume l’operazione che scaturisce da accordi contrattuali di natura sinallagmatica, esclusi dalla disciplina dei contratti pubblici, nei quali l’erogazione avviene a fronte di un servizio prestato.

Se la sovvenzione è qualificata come contributo “a fondo perduto” la sua erogazione costituisce, come detto, operazione fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

L’amministrazione finanziaria aveva in passato sostenuto che l’ottenimento di un contributo non soggetto a IVA potesse comportare limitazioni alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 17 giugno 2015 n. 12523, e la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. 11 maggio 2015 n. 20 §2, avevano già escluso tale interpretazione, affermando che il diritto alla detrazione sugli acquisti del soggetto beneficiario dipende solo dal regime impositivo delle operazioni realizzate.

Non assume alcuna rilevanza la circostanza che gli acquisti siano stati finanziati da contributi ricevuti non soggetti a IVA.

Il legislatore è, infine, intervenuto, definitivamente, con una norma d’interpretazione autentica, l’art. 10 comma 2-ter aggiunto in sede di conversione nel DL 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. L. 25 febbraio 2016 n. 21), fissando a livello normativo i descritti principi.
                                                                           Dott. Victor Di Maria

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