martedì 10 novembre 2015

AGENZIA DELLE ENTRATE, I DIRIGENTI DECADUTI E I CONTRIBUENTI NEL PALLONE.


La giurisprudenza assesta un colpo da KO tecnico ai contribuenti. 
La Suprema Corte di Cassazione ha partorito tre sentenze, tutte depositate in data 9 novembre 2015, (sentenze numero 22800, 22803 e 22810), che sanciscono uno stop alla possibilità di eccepire il vizio di sottoscrizione degli avvisi di accertamento  in sede di ricorso contro gli atti impositivi sottoscritti  dai così detti “dirigenti decaduti”.
E' appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 37/2015, ha dichiarato illegittimi gli articoli 8 comma 24 del DL 16/2012, articolo uno, comma 14 del DL 150/2013 e articolo uno comma 8 del DL 192/2014, per violazione anche dell'articolo 97 della Costituzione, che dispone la regola del concorso per l’accesso alle cariche pubbliche.  

La sentenza n. 22810  mette a fuoco, in breve,  la “sorte” dei dirigenti decaduti e  la validità degli atti da essi sottoscritti. 

Riprendendo le parole della Corte, “non assume rilievo l’eventuale illegittimità del conferimento d’incarico al capo dell’ufficio siccome avvenuto in dipendenza di una norma regolamentare illegittima o, per quanto afferente, di una norma di legge dichiarata incostituzionale”. 

Nella sentenza n. 22800 è stabilito che, ai sensi dell'articolo 42 del DPR 600/73, non appare necessario che il funzionario delegato alla sottoscrizione detenga la qualifica dirigenziale, ma è invece sufficiente che sia appartenente alla “carriera direttiva” (nella sentenza n. 22810, si specifica che quanto esposto vale non solo per il delegato ma pure per il delegante).  

Per i contribuenti una piccola via di uscita deriverebbe dalla sentenza n. 22803 che ribadisce che quando il contribuente eccepisce la potenziale illegittimità della sottoscrizione, spetta all’ente impositore (Agenzia delle Entrate) fornire la prova circa la legittimità della stessa.  

E' utile ricordare che non è agevole per il contribuente verificare se il delegato detenga il potere di "firma", e se esso sia stato conferito in maniera legittima.

Insomma, per concludere, la giurisprudenza, allo stato dell'arte, sembra chiudere la strada dei ricorsi contro i provvedimenti firmati "illegittimamente" da funzionari di uno Stato che, invece, dai contribuenti pretende sempre comportamenti legittimi. 
Dott. Victor Di Maria