giovedì 6 agosto 2015

BANCAROTTA - CARATTERISTICA PRINCIPALE DI ALCUNE FATTISPECIE (CASSAZIONE PENALE 20/7/2015)

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL REATO DI BANCAROTTA.



La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.7.2015 n. 33774, nell'escursus della decisione ha precisato, tra l’altro, che:

  • mentre è certamente consentita l’opera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato o da un consulente contabile a favore di un imprenditore o di una società in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il fatto del legale o del consulente che, essendo consapevole dei propositi dell’imprenditore, dia a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o l’assista nella conclusione dei relativi negozi o svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o che, comunque con il proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazioni, favorisca o rafforzi l’altrui progetto delittuoso (cfr. Cass. n.49472/2013); 
  • il reato di bancarotta impropria da reato societario, di cui all’art. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/42, come riformato dal DLgs. 61/2002, sussiste anche quando la condotta abbia solo aggravato il dissesto già esistente (cfr. Cass. n. 17021/2013); 
  • nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo è rappresentato dalla consapevolezza di dare ai beni della società fallita una destinazione diversa da quella dovuta sulla base della funzionalità dell’impresa, privando quest’ultima di risorse e di garanzie per i creditori (cfr. Cass. n. 44933/2011); 
  • la bancarotta fraudolenta per “dissipazione”, ex art. 216 co. 1 n. 1 del RD 267/42 si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, di cui all’art. 217 co. 1 n. 2 del RD 267/42, sia sotto il profilo oggettivo, per l’incoerenza, nella prima, nelle prospettive delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere, che sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta, sempre nella prima ipotesi, di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei ad essa (cfr. Cass. n. 47040/2011).
La sentenza precisa la portata delle fattispecie e segna un punto di chiarezza sulla controversa materia.

Dott. Victor Di Maria

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