martedì 7 luglio 2015

Un'altra importante sentenza in tema di sponsorizzazioni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche


Nella sentenza 29.4.2015 n. 3819/47/15, la C.T. Prov. di Milano ha affermato che le somme corrisposte alle associazioni sportive per la sponsorizzazione di un prodotto, di un marchio o di un'attività sono qualificabili come "spese di pubblicità" per il soggetto che le corrisponde, a condizione, tuttavia, che sia verificata la sussistenza di un regolare contratto tra le parti, nonché l'inerenza del costo sostenuto rispetto all'attività dell'impresa sponsorizzata. 

Ciò consente di escludere l'assoggettamento di tali costi ai limiti di deducibilità di cui all'art. 108 del TUIR e ai limiti di detraibilità dell'IVA di cui all'art. 19 del DPR 633/72, previsti per le spese di rappresentanza.  

Nella citata sentenza, la C.T. Prov. di Milano ha richiamato i principi espressi da Cass. 5.3.2012 n. 3433, secondo cui, in primo luogo, anche i costi sostenuti per la pubblicizzazione del marchio (non solo del prodotto) sono annoverabili fra le spese di pubblicità. 

In secondo luogo, non è necessario che le attività di sponsorizzazione si traducano in un ritorno economico effettivo; è sufficiente che le suddette attività siano potenzialmente idonee a generare utili per lo sponsor.

Adesso attenderemo i termini per la verifica dell'eventuale costituzione in appello da parte dell'amministrazione finanziaria.


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