domenica 17 maggio 2015

Concorso nel Reato di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del commercialista se....



Risponde dei reati di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in concorso con l’imprenditore, il consulente fiscale dell’azienda che, sapendo delle irregolarità, non ha rinunciato al mandato.  

È quanto emerge dalla sentenza 11 maggio 2015 n. 19335 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale. 

Gli ermellini hanno confermato la condanna a due anni di reclusione inflitta dai giudici di merito al titolare di uno studio di elaborazione contabile in relazione agli addebiti di concorso nell’emissione (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000) e concorso nell’utilizzazione (art. 2, D.Lgs. n. 74/20000) di fatture per operazioni inesistenti. 

Secondo la Corte, a buon diritto i giudici territoriali hanno ritenuto che il professionista avesse fornito un contributo intenzionale e consapevole alla realizzazione della frode, agevolando e rafforzando il proposito criminoso dei vertici societari, posto che “un soggetto professionalmente esperto” come l’imputato non poteva che avere “piena conoscenza dell’intento fraudolento della fatturazione e conseguente reperimento in bilancio di documenti irregolari”; sicché l’aver “proseguito nelle consulenza” – scrivono i supremi giudici – “e nella prestazione dei servizi anche dopo il primo esercizio, pur a fronte di evidenti segnali di irregolarità nelle operazioni svolte e della documentata evasione delle imposte, corrisponde ad una condotta interamente connotata dal dolo generico, sufficiente all’integrazione da parte del ricorrente dei reati oggetto di contestazione”. 

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