Importante pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione sulla delicata questione della irretroattività delle norme sulla
cancellazione delle società dal Registro delle Imprese (Post quem).
La Cassazione, con la sentenza
del 2.4.2015 n. 6743, ha stabilito che è pacifico, salvo il limite quinquennale
di "irrilevanza fiscale" operante per le richieste di cancellazione
avvenute dal 13.12.2014, che la società cancellata dal Registro delle imprese è
a tutti gli effetti estinta.
Per questa ragione, per le
società la cui richiesta di cancellazione è stata presentata in un momento
antecedente al 13.12.2014:
- se l'estinzione si verifica a
processo instaurato, si verifica la successione nel processo a carico dei soci
nella misura in cui, se si tratta di società di capitali, essi hanno riscosso
somme in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.);
- se l'estinzione si verifica
prima della notifica dell'atto, questo è inesistente se rivolto nei confronti
della società, per cui non produce effetti pure ove la società abbia presentato
ricorso, dichiarato poi inammissibile per difetto di legittimazione del
ricorrente.
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