martedì 31 marzo 2015

Ne bis in idem e reati tributari: nuova condanna della Finlandia e prima apertura della Cassazione Italiana



1. In questa sentenza, la Corte EDU ha nuovamente condannato la Finlandia per la violazione del ne bis in idem in relazione al doppio binario penale-amministrativo previsto in materia tributaria.

2. Si tratta di un orientamento ormai consolidato della Corte EDU [v.Nikänen c. Finlandia, in questa Rivista, 5 giugno 2014Lucky Dev c. Svezia, in questa Rivista, 11 dicembre 2014; v. anche Häkkä c. Finlandia, Glantz c. Finlandia, Pirttimäki c. Finlandia]. E ciò non tanto in relazione alla nozione di matière pénale, i cui criteri di identificazione sono i medesimi da quasi quarant'anni, ma in riferimento al concetto di medesimo fatto. A partire dal revirement giurisprudenziale del 2009, con la sentenza Zolotukhin c. Russia, la Corte, per valutare se le due sanzioni di natura penale avessero ad oggetto il medesimo fatto, ha abbandonato ogni riferimento alla fattispecie incriminatrice. Non è il tipo legale a guidare il giudizio sul principio del ne bis in idem di cui all'art. 4 prot. n. 7 della Convenzione, bensì l'identicità materiale e naturalistica del fatto. Poco importa, dunque, che le fattispecie (penal-amministrativa e penale) si differenzino sul piano della tipicità.Ciò che conta, per ritenere violato il divieto, è che l'effetto si risolva nella doppia punizione del medesimo fatto concreto.

3. Il caso sottoposto al giudizio della Corte EDU è del tutto analogo ai precedenti.
Questi i fatti in estrema sintesi: il sig. Kiiveri, socio e amministratore di una società a responsabilità limitata, è stato condannato nel procedimento tributario a pagare sanzioni amministrative pecuniarie per aver falsamente dichiarato i propri redditi e per aver pagato "in nero" i dipendenti. Per gli stessi fatti, il ricorrente è stato altresì condannato, in sede penale, per frode fiscale e per non aver regolarmente tenuto la contabilità (accounting offence).

4. Senza che sia necessario ripercorrere nel dettaglio le peculiari circostanze di fatto e le considerazioni (ormai) "a rime obbligate" della Corte EDU, vale la pena di mettere in evidenza due aspetti significativiche (ri)emergono nel caso di specie.
Come già chiarito nel caso Lucky Dev c. Svezia, la Corte ritiene che il fatto di aver inviato una dichiarazione dei redditi non corrispondente al vero sia sostanzialmente diverso da quello di aver tenuto irregolarmente le scritture contabili (accounting offence). Si tratta, secondo la Corte, di due condotte autonome e indipendenti: colui che non ha tenuto regolarmente le scritture contabili può successivamente inviare una dichiarazione dei redditi corretta, fornendo informazioni sufficientemente accurate e correggendo le informazioni registrate nelle scritture contabili. Per questa ragione, il reato che incrimina l'irregolare tenuta delle scritture contabili (accounting offenceè sufficientemente distinto dall'illecito amministrativo concernente la dichiarazione dei redditi. Essendo diversi i fatti, non potrà considerarsi violato in questo caso il divieto del ne bis in idem (v. § 35 della sentenza).
Come nel precedente Häkkä c. Finlandia, la Corte ribadisce, inoltre, chenon vi può essere violazione dell'art. 4 prot. n. 7 della Convenzione,qualora il ricorrente non abbia cercato, in ambito domestico, di prevenire la doppia incriminazione per il medesimo fatto, facendo appello avverso la condanna nei termini stabiliti. Come accaduto nel caso di specie in relazione a una parte delle contestazioni rivolte al sig. Kiiveriin Finlandia, ciò comporta il mancato esaurimento dei rimedi interni (§ 47). 

5. Vi è un aspetto ulteriore che merita di essere messo in rilievo: lagiurisprudenza della Corte EDU sul doppio binario penale-amministrativo in materia tributaria comincia a far breccia nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Sia pure attraverso un semplice obiter dictum che lascia trasparire la scarsa attenzione riservata al sistema delle fonti sovranazionali, la Cassazione, trovandosi a giudicare un caso di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000), ha recentemente affermato che emergono «non irrilevanti dubbi di compatibilità con la normativa comunitaria (si veda a tale proposito quanto stabilito con la sentenza della CEDU del 4 marzo 2014 sul caso Grande Stevens contro Italia), che l'illecito amministrativo e quello penale possano avere ad oggetto sostanzialmente il medesimo fatto, rendendo ingiustificata la duplicità di sanzioni in caso di ritenute che superino la soglia»[Cass., Sez. III, sent. 9 ottobre 2014.

Fonte: Diritto Penale Contemporaneo

NOTIFICA DI ATTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA MEDIANTE POSTE PRIVATE.....a cura di Victor Di Maria


Cosa succede se l'Amministrazione fiscale notifica un avviso di pagamento utilizzando il servizio di poste cosiddette private o corriere invece di utilizzare "Poste Italiane" ?

Poste Italiane è l'unico soggetto a cui la legge attribuisce i poteri per certificare, in modo legale, l’avvenuta notifica dell’accertamento al contribuente. 

Nonostante l'imperante norma accade frequentemente che gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, così come le sedi di Equitalia, continuano ad utilizzare il servizio non di "Poste Italiane".

La Commissione Tributaria di Campobasso, di recente, ha emesso una sentenza [1] in favore del contribuente.

La notifica, per essere efficace, deve essere effettuata a mani oppure mediante posta raccomandata a.r. [2]  tramite Poste Italiane: sarebbe invece inesistente la notifica effettuata a mezzo di posta privata

Tale statuizione è imposta dalla legge [3] che prevede espressamente una riserva in favore di Poste Italiane, per la notifica degli atti giudiziari ed equiparati [4].

La motivazione risiede nella riserva di legge per la “certezza legale” dell’avvenuto recapito, della data di consegna nonché del soggetto al quale il plico è stato consegnato, ed essendo il dipendente di Poste Italiane un incaricato di un pubblico servizio può garantire la fede privilegiata di quanto attestato all’atto della notifica.

Dunque, solo in questo modo l’avviso di ricevimento della raccomandata diventa un atto pubblico [5]. Pertanto, solamente le attestazioni contenute nell’atto di ricevimento tramite Poste Italiane godono della stessa fede privilegiata di quelle eseguite dall’ufficiale giudiziario del tribunale.

Al contrario, non sarà possibile attribuire alcuna presunzione di veridicità alla consegna effettuata tramite un soggetto privato: una posizione, per altro, già espressa in passato dalla Cassazione [6].

Il risultato di tale interpretazione è che la notifica effettuata da un corriere privato si considera inesistente. 

[1] CTP Campobasso, sent. n. 1077/03/14.
[2] Art. 14 L. 890/1982.
[3] Art. 1 co. 4, d.lgs n. 58/2011.
[4] L. 890/1982.
[5] Ai sensi dell’art. 2699 cod. civ.
[6] Cass. sent. n. 17723/2006 e n. 2035/2014.

I VIZI DEGLI ATTI PRODOTTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NULLITA' - ANNULLABILITA' - INESISTENZA di Victor Di Maria



L’avviso di accertamento è un atto impositivo che esprime una pretesa tributaria definita nell’an e nel quantum, tanto da doversi ritenere atto impugnabile avanti gli organi della giurisdizione tributaria (Cass.).

Invalidità ed inefficacia degli atti. 

La prima distinzione esistente tra i vizi degli atti amministrativi è tra: 
• invalidità; 
• inefficacia. 

L’invalidità designa semplicemente l’esistenza di un vizio. 

Il fatto che un atto sia viziato ossia invalido non determina necessariamente la sua inefficacia. 

Occorre verificare la gradualità dei vizi che possono comportare la radicale inesistenza, la nullità o l’annullabilità. 

L’inefficacia denota l’inidoneità di un atto di produrre effetti giuridici.

In diritto privato l’atto è nullo quando manchi di uno dei suoi requisiti essenziali, materiali o giuridici o sia contrario a norme imperative di legge (art. 1418 c.c.), salvo che sia la stessa legge, con espressa norma di deroga a comminarne la semplice annullabilità. 

La nullità, quindi, è la regola e l’annullabilità l’eccezione. 

In diritto amministrativo, a differenza che nel diritto privato, è venuta ad affermarsi in linea generale la regola della mera annullabilità dell’atto viziato, salvo il caso in cui l’atto risulti mancante di uno dei suoi requisiti necessari ex lege a costituirlo: ad es. il soggetto, l’oggetto, la volontà, il contenuto, la forma, la mancanza assoluta di potere. In questi casi si ha nullità dell’atto o inesistenza tout court.

LA NUOVA DISCIPLINA DI VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO LA L. N. 15/2005. 

Il regime dei vizi degli atti amministrativi ha trovato un specifica disciplina con l’emanazione della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 che ha integrato la Legge 7 agosto 1990 n. 241, sul procedimento amministrativo. 

Risultano particolarmente significati, ai nostri fini, gli artt. 21 septies (rubricato: “Nullità del provvedimento amministrativo”) e 21 octies (rubricato: “Annullabilità del provvedimento”) che sono stati inseriti nel nuovo capo IV bis denominato “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso”. 

Annullabilità, nullità ed inesistenza: l’evoluzione in campo amministrativo

Art. 21 Septies – Nullità del provvedimento: È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

Art. 21 Octies – Annullabilità del provvedimento: 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

LA NULLITA’: Viene sostanzialmente meno la distinzione tra inesistenza e nullità dell’atto, disciplinate entrambe come ipotesi di nullità. 

Le ipotesi di nullità di cui all’art. 21 septies sono tassative !!! 

Deve pertanto considerarsi nullo l’atto che manchi di uno dei suoi elementi essenziali quali il soggetto, l’oggetto, la volontà, il contenuto e la forma. 

Ad es. sono affetti da nullità : 
(i) gli atti che non recano l’indicazione dell’Ufficio che lo ha emesso; 
(ii) l’atto che anche se redatto su carta intestata non sia sottoscritto da chi lo ha emesso; 
(iii) l’atto che sia sottoscritto da firma illeggibile ove manchi ogni indicazione idonea a individuare il soggetto firmatario; 
(iv) l’atto che abbia per destinatario un soggetto inesistente; 
(v) l’atto che non rechi l’indicazione del destinatario; 
(vi) gli atti che recano un difetto assoluto di attribuzione (trattasi della carenza o mancanza assoluta di potere). 

L’ANNULLABILITA’: L’art. 21 octies, al primo comma, si è limitato a riprodurre la tradizionale tripartizione già contemplata dall’art. 26 del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al R.D. 26 giugno 2924, n. 1054, cioè: 
• l’incompetenza (attiene agli elementi soggettivi dell’atto); 
• la violazione di legge (in senso stretto); 
• l’eccesso di potere (riguarda essenzialmente i motivi o la volontà). 

La parte innovativa è quella di cui al secondo comma, del citato art. 21 octies che in deroga al primo comma prevede la non annullabilità del provvedimento “ adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato….”. 

INESISTENZA (parte della dottrina ritiene che residui ancora come vizio gravissimo in campo tributario – trattasi di una sorta di nullità assoluta) 
Trattasi della patologia più grave e radicale dell’atto frutto dell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale amministrativistica. 

Un atto inesistente è un atto che presenta un tale grado di incompletezza o di anomalia rispetto al modello legale da non essere idoneo a produrre ab origine alcun effetto giuridico. 

Si tratta di un atto che per definizione si pone al di là di ogni preclusione o decadenza presentando un vizio talmente grave da non potersi sanare in alcun modo; ovvero di vizi dell’atto che ne impediscono la funzione tipica. Trattasi ad es.: 
(i) dell’incompetenza funzionale; 
(ii) del difetto assoluto di attribuzione; 
(iii) della carenza assoluta di potere; 
(iv) della mancata individuazione del destinatario dell’atto; 
(v) dell’intestazione dell’atto ad un soggetto inesistente; 
(vi) dell’omessa notifica. 

lunedì 16 marzo 2015

INCENTIVI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE....


Ecco tutti gli incentivi alle assunzioni validi nel 2015 in base alla normativa nazionale, alle leggi regionali.
Vediamo una breve panoramica.

Incentivi in favore dell’occupazione

  • esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015: riguarda gli assunti nel privato da almeno sei mesi, l’esonero dura tre anni, fino a concorrenza della somma di 8060 euro annui, esclusi i contributi INAIL. E’ l’incentivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015, e operativamente regolamentato dalla circolare INPS 17/2015 e dal messaggio 1144/2015; 
  • incentivo per l’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”: destinato a under 30, attraverso l’iscrizione al portale Garanzia Giovani, prevede una serie di strumenti per l’inserimento nel mondo del lavoro. Alla Garanzia Giovani è dedicato un apposito portale del Governo, con rimandi a tutti i siti e alle iniziative regionali, che costituisce lo strumento di consultazione fondamentale per gli interessati;
  • bonus assunzione giovani: destinati a lavoratori fra i 18 e i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure che non abbiano conseguito un diploma di scuola superiore o professionale. Riferimenti normativi: legge 99/2013, circolare INPS 131/2013; 
  • incentivi assunzione giovani fra 18 e 35 anni in agricoltura: i giovani devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e non avere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato o determinato di durata almeno triennale. Riferimenti normativi:legge 92/2012 (la Riforma del Lavoro Fornero), il Dl 91/2014, la circolare INPS 137/2014;
  • contratti di apprendistato: benefici economici, fiscali e contributivi per assunzioni under 30;
  • incentivi assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne prive di impiego da almeno 24 mesi: previsto dalla legge 92/2014, ripristinato con circolare INPS 6319/2014;
  • incentivi per assunzioni lavoratori over 50 disoccupati da almeno 12 mesi:anche questi previsti dalla legge 92/2012, regolamentati da circolare INPS 11/2013 e circolare ministero del Lavoro 34/2013;
  • incentivi per assunzioni di lavoratori in CIGS (cassa integrazione) da almeno tre mesi e di dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno sei mesi:circolare INPS 137/2012;
  • incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità:previsti dalla legge 92/2012, regolamentati da circolare INPS 137/2012;
  • incentivi per datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: riguarda le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato alla qualificazione e riqualificazione professionale di lavoratori in mobilità. Riferimenti normativi: articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011circolare INPS 128/2012; 
  • incentivi per lavoratori in ASpI: per datori di lavoro privati che assumono a tempo pineo e indeterminato lavoratori che percepiscono l’assicurazione per l’impiego. Riferimenti normativi: articolo 7, comma 5, lettera b, decreto legge 76/2013 convertito con la legge 99/2013, circolare INPS 142/2012; 
  • assunzioni agevolate di soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali: legge 381/91 e legge 448/1998; 
  • agevolazioni per assunzione di detenuti e internati: il contratto deve essere subordinato, per almeno un mese. Legge 381/91, decreto ministero della Giustizia 148/2014; 
  • lavoratori disabili: riguarda lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio previste dalla legge 68/1999.
  • Altre agevolazioni: sono previsti altri incentivi per giovani genitori (vedi circolare INPS 115/2011), sostituzione lavoratrici in maternità (articolo 4, commi 3, 4, 5, del decreto legislativo 151/2001), rientro ricercatori e docenti (Legge di Stabilità 2015), rientro dei cervelli (circolare Agenzia delle Entrate 14/E 2012),bonus ricerca (legge di Stabilità 2015), lavoro occasionale accessorio (legge 92/2012), incentivi IRAP previsti da articolo 22, comma 7, legge 183/2011, legge 214/2011Dl 4/2015, legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014).
Dott. Victor Di Maria