mercoledì 18 febbraio 2015

Interdittiva, non sono necessari accertamenti penali definitivi sulla contiguità dell'impresa con le mafie



I principi sanciti nella sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2015.

La funzione dell’interdittiva esprime una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, affinché sia assicurata una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività mafiose. 

Se questa è la premessa funzionale - precisa la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 17 febbraio 2015 - allora l’interdittiva non va per forza collegata ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con le mafie e, quindi, del concreto condizionamento in atto. 

Con riferimento alla partecipazione al procedimento della parte, precisa inoltre il Collegio che, nel caso di specie, l’interdittiva quale misura cautelare assunta per fronteggiare il pericolo imminente o attuale dell’infiltrazione mafiosa nell’impresa attorea non può che esser disposta illico et immediate, per l’evidente ragione di correggere subito l’anomalia così riscontrata o temuta e per evitare manovre dilatorie o elusive che mantengano di fatto la soggezione o la contiguità dell’impresa al fenomeno mafioso. 

Da ciò discende l’inutilità, in generale e nel caso in esame, d’ogni formalità procedimentale a favore della parte, giacché, a parte talune ma non dirimenti imprecisioni, i dati di fatto non si sarebbero potuti modificare o, comunque, non più o meglio di quanto già dianzi chiarito dal Collegio. 

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