lunedì 23 febbraio 2015

ANNULLAMENTO DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO: POSSIBILITA' E MOTIVAZIONI di Victor Di Maria



La cartella di pagamento può essere oggetto di contestazione e quindi annullata, per intero o parzialmente, dal giudice tributario, in tutti i casi in cui sia affetta da nullità.  

Se la cartella è preceduta da accertamento i motivi per poterla impugnare sono circoscritti ai vizi propri della cartella in virtù dell`autonomia dei provvedimenti impugnabili. 

Normalmente uno dei principali motivi di impugnazione, in via pregiudiziale, in una cartella esattoriale, è il difetto di notifica

La legge, infatti, obbliga al notificatore di rispettare determinate procedure e formalità prima di consegnare la cartella di pagamento emessa dall`Agente della riscossione. 

Per voler fare un solo esempio, la notifica della cartella di pagamento eseguito per il tramite del servizio postale può determinare l`inesistenza giuridica della notifica. Oppure, l`illeggibilità della relata di avvenuta notificazione che sia priva di idonea sottoscrizione dell`Agente della riscossione.  

Altre motivazioni di impugnazione possono riguardare, per esempio, la violazione del principio del contraddittorio procedimentale che imporrebbe all`Agenzia delle entrate di convocare il contribuente per la comunicazione dell`esito dell`attività svolta, in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento, ovvero anche la carenza di motivazione del`atto esecutivo.  

Sulla questione relativa alla carenza di motivazione occorre puntualizzare che, se da un lato è vero che la cartella di pagamento indica esclusivamente le somme iscritte a ruolo essendo la motivazione insita negli atti `presupposti`, dall'altro è altrettanto vero e pacifico che, nonostante l`approvazione dei nuovi modelli di cartella, gli atti impositivi continuano a mancare dei prospetti di calcolo degli interessi e di informazioni `adeguate` ad illustrare la pretesa tributaria o previdenziale.

Nel predisporre quindi un eventuale ricorso di opposizione alla cartella di pagamento bisogna ricordarsi di chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale (giudice di primo grado):



  • l`inesistenza giuridica della notifica per posta della cartella di pagamento in virtù della palese violazione e falsa applicazione dell`art 26, d.p.r. n. 602/73; 
  • l`assenza della prova dell`avvenuta notifica della cartella di pagamento e dichiarare la nullità dell`atto per violazione e falsa applicazione dell`art 26, d.p.r. n. 602/73; 
  • l`illeggibilità della relata della cartella di pagamento priva di idonea sottoscrizione e della data di notifica; procedura di notifica effettuata in spregio al contenuto dell`art. 148 c.p.c. e dichiarare l` inesistenza della notificazione e conseguente nullità dell`atto esecutivo; 
  • il mancato rispetto dei termini di decadenza per la notifica della cartella e dichiarare la nullità dell`atto per violazione e falsa applicazione dell`art. 25 d.p.r. n. 602/73; 
  • l`omessa sottoscrizione della cartella da parte dell`Agente della riscossione e dichiarare nullo l`atto esecutivo per violazione e falsa applicazione dell`art. 6 del D.M. n. 321/99; 
  • la violazione del principio del contraddittorio che determina la violazione e falsa applicazione dell`art. 6, comma 5, l. n. 212/2000; 
  • la carenza di motivazione della cartella di pagamento e la omissione di una motivazione congrua ed esaustiva, in aperta violazione e falsa applicazione dell`art. 3 e 10, l. n. 212/2000; 
  • la grave mancata indicazione del calcolo degli interessi con richiesta di dichiarare la nullità dell`atto esecutivo per violazione e falsa applicazione dell`art. 7, l. n. 212/2000;
Per eventuali approfondimenti lo Studio Legale Tributario Associato DMS rimane a Vs. completa disposizione al seguente indirizzo email: victordimaria@gmail.com.

Dott. Victor Di Maria

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