mercoledì 31 dicembre 2014

SOCIETA' ESTINTE AGGREDIBILI PER CINQUE ANNI DALLA CANCELLAZIONE - RETROATTIVITA' - a cura di Victor Di Maria


L'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 175/2014, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso di tributi e contributi, ha sancito che gli effetti della liquidazione volontaria ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile si producono soltanto dopo il compimento di cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro Imprese presso le Camere di Commercio.
La norma introduce un termine di cinque anni entro il quale, nei confronti degli enti impositori, degli enti di previdenza e assistenza e dei contribuenti, la cancellazione della società non causa l’effetto consistente nell’irreversibile estinzione della società.  
Quindi, saranno validi gli atti di accertamento e le cartelle di pagamento notificati ed intestati al soggetto estinto, così come gli atti processuali (ad esempio, gli appelli, i ricorsi per Cassazione e le riassunzioni in rinvio) proposti da/nei confronti di questo, e non dei soggetti fiscalmente responsabili ai sensi delle leggi civili (ovvero i soci, nella misura in cui abbiano ricevuto somme sulla base del bilancio finale di liquidazione).
La legge interessa tutti i tributi, perciò tutte le entrate devolute alla giurisdizione tributaria (imposte sui redditi, IVA, imposte d’atto, tributi locali, dazi, contributi consortili) e i contributi previdenziali e assistenziali.
La norma entra in vigore ora e non prevede una specifica disciplina sulla decorrenza e quindi la supposizione che gli enti impositori avrebbero tentato di sostenerne l’applicazione retroattiva non era affatto fuori luogo.
Lupus in fabula, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/2014 pubblicata in data 30 dicembre 2014, al paragrafo 19.2, così statuisce: “trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche per le attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento”.
Ciò, ovviamente, permette di mantenere fermi gli effetti degli atti intestati a società “estinte” non solo per il futuro, ma anche in relazione a quelli già estinti prima dell'entrata in vigore della citata norma D. Lgs. 175/2014.
Ma tale interpretazione fornita nella circolare è costituzionale ?  
Nella circolare non ci sono particolari chiarimenti sulle novità che riguardano la responsabilità dei liquidatori di soggetti IRES.
Viene rimarcato che la responsabilità dell'articolo 36 del DPR 602/73 è estesa a tutti i tributi e che è il liquidatore che, a fronte di un atto del Fisco, deve dimostrare di non essere responsabile, provando di non aver soddisfatto creditori di ordine inferiore e di non aver assegnato beni ai soci (opera in sostanza l’inversione dell’onere della prova).
Non essendo stata prevista nella Legge n. 23/2014 alcuna direttiva “a copertura” di entrambe le innovazioni richiamate, né queste sembra possano essere ricomprese in una generale ottica di semplificazione fiscale, è forte e molto concreto il dubbio sulla potenziale incostituzionalità delle norme in oggetto per eccesso di delega.

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