giovedì 13 novembre 2014

PIGNORAMENTI: NUOVA PROCEDURA.



Con la riforma della giustizia [1] viene introdotta la possibilità da parte del  creditore di effettuare la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare tramite il collegamento alle banche dati della pubblica amministrazione: Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate, PraAnagrafe dei conti correnti messa a disposizione dalle banche. Tutto ciò per il tramite dell’ufficiale giudiziario, il quale potrà accedere a questa nuova procedura.


1 | L’istanza al Presidente del Tribunale

Il creditore – mediante il suo difensore – deve presentare una istanza al Presidente del tribunale (o a un giudice da lui delegato) del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.  

Il Presidente fa una verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. La norma null'altro aggiunge. Il che fa ritenere che si tratti di una verifica di legittimità e non sul merito dell’istanza. Sarà necessario allegare il titolo esecutivo o copia dello stesso. 

L’istanza dovrà contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria nonché di quella certificata (Pec) [2] e, infine, il numero di fax del difensore. 

Il Presidente del tribunale, terminata la procedura anzidetta, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.


2 | L’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario, dotato dell'autorizzazione, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni  e, in particolare, nell’Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico (PRA) e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni sensibile e utili per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione. 

Attenzione ai conti correnti bancari. L’ufficiale giudiziario potrà rivolgersi anche all’Anagrafe dei conti correnti, un archivio in costante aggiornamento, tenuto dalle banche e comunicato in tempo reale al fisco, con l’indicazione non solo della titolarità dei rapporti, cassette di sicurezza, depositi, carte di credito, ecc., ma anche dei relativi saldi, versamenti e prelievi. 

Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. 

Quindi, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. 

Il creditore, quindi,  entro dieci giorni dalla comunicazione, comunica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.


[1] DL n. 132 del 12.09.2014 conv. in legge n. 162 del 10.11.2014.
[2] Ai fini dell’art. 547 cod. proc. civ.


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