domenica 2 novembre 2014

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) IN CASO DI LOCAZIONE O COMPRAVENDITA



Le domanda più frequenti in tema di A.P.E. sono quelle relative all'obbligatorio di redigere l’attestato energetico in caso di compravendita o locazione di immobili, oppure su cosa si rischia in caso di omissione o mancata allegazione e quali sono le sanzioni previste per chi non lo redige.
Ma cosa è l’APE?
L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento obbligatorio che deve essere redatto nella locazione e nella vendita di immobili.
Si tratta di un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare, che devono essere indicate con una scala che va dalla lettera A+ (classe massima) alla lettera G (classe minima). La classe energetica viene determinata attraverso un’unità di misura che la normativa stabilisce in KWh/mq.
Per misurare le caratteristiche energetiche vengono analizzati i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, gli impianti e gli eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile installati nell’immobile.
Quando deve essere predisposto l’APE?
Deve essere redatto nei casi di compravendita di immobili, di registrazione di contratti di affitto o comodato d’uso, di pubblicazione di annunci di vendita o affitto, di importanti ristrutturazioni, di richiesta di agibilità.
Chi predispone l’APE?
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico abilitato che dichiara l’assenza di conflitto di interessi e il non coinvolgimento con i produttori dei materiali utilizzati nella costruzione dell’immobile. Il professionista che redige l’APE non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado del committente.
Durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica.
L’APE ha una durata di 10 anni dal momento in cui viene redatto. Nel caso in cui avvengano interventi di qualificazione o ristrutturazione importanti che vadano a modificare la classe energetica dell’edificio, l’APE dovrà essere nuovamente predisposto.
E in caso di inadempienza?
In caso di inadempienza le sanzioni possono essere molto pesanti (fino a 18 mila euro). 
In particolare, in caso di assenza o mancata redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, verranno applicate delle sanzioni pecuniarie amministrative di ammontare intercorrente tra:
  • 3 mila euro e 18 mila euro a nel caso di immobile venduto senza essere dotato di APE;
  • 1.000 euro e 4.000 euro nel caso di locazioni di singole unità abitative (la sanzione viene ridotta al 50% qualora il contratto abbia una durata non superiore a tre anni);
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione del contratto, dalla stessa Agenzia delle Entrate, che per l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto.

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