martedì 28 ottobre 2014

Accertamento e controlli a cura del Dott. Victor Di Maria





Funzione - Tesi della c.d. "provocatio ad opponendum" - Infondatezza (Cassazione 17.10.2014 n. 22003)

La suprema Corte di Cassazione in data 17.10.2014, n. 22003, ha messo fine ad una pratica iniqua nella predisposizione degli avvisi di accertamento. 

Essa ha stabilito che l'avviso di accertamento, come prevede l'art. 7 della L. 212/2000, va motivato in ragione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. 

La motivazione delinea l'oggetto del contenzioso, per cui non può essere sommaria in quanto è inammissibile una sua integrazione nel corso del contenzioso, ove l'ente impositore è legittimato solo a introdurre le prove che giustificano il recupero a tassazione.

E' superata la tesi dell'avviso di accertamento come "provocatio ad opponendum", ovvero come atto preordinato alla sua impugnazione. In base alla menzionata visione, l'atto avrebbe potuto essere motivato solo mettendo il contribuente nella condizione di conoscere, a grandi linee, le ragioni della pretesa, ed era coerente con un sistema, ormai superato, secondo cui la fase di accertamento continuava di fronte agli organi di giustizia.

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