mercoledì 29 ottobre 2014

IMMOBILI COMMERCIALI LOCATI - MANCATA PERCEZIONE DEI CANONI - QUANDO E' POSSIBILE NON TASSARE I CANONI NON PERCEPITI a cura di Victor Di Maria

Immobili commerciali locati - Mancata percezione dei canoni di locazione - Esclusione da imposizione - Condizioni



Nell'ambito degli immobili commerciali, in mancanza di un'apposita disposizione di salvaguardia quale quella prevista dall'art. 26 del TUIR per gli immobili abitativi, prassi (C.M. 150/1999, § 1.1) e giurisprudenza (Cass. 10.5.2013 n. 11158) sono concordi nel ritenere che, in assenza di procedimento giurisdizionale concluso, il canone di locazione vada comunque dichiarato ancorché non ancora percepito. Tale soluzione, avallata anche dalla Corte Costituzionale (n. 362/2000), impone il massimo rigore di fronte agli inadempimenti del conduttore, pena il pagamento delle imposte, comunque, anche se non verranno mai percepiti i canoni di locazione. Peraltro, come sottolinea la stessa Corte Costituzionale, quando viene meno il contratto di locazione, non è più dovuto un canone in senso tecnico.
In altri termini, se il conduttore non paga, occorre valutare subito se avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) eventualmente prevista dal contratto oppure se inviare una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fissando un congruo termine, decorso il quale il contratto s'intende risolto. Si tratta di rimedi, dal punto di vista strettamente procedurale, generalmente più veloci rispetto allo sfratto e quindi meno penalizzanti dal punto di vista fiscale, soprattutto se vi è il rischio di non incassare più i canoni scaduti.

ACCERTAMENTO SINTETICO - COME DIFENDERSI a cura di Victor Di Maria

Accertamento sintetico - Redditometro
Simulazione dell'acquisto a titolo oneroso di un immobile - Effetti



L'accertamento sintetico emesso sulla base della capacità di spesa manifestata con l'acquisto di un immobile può essere contestato dimostrando la natura simulata della compravendita.
Innanzitutto, l'acquirente "simulato" deve dimostrare la mancanza di esborso finanziario che denota l'assenza di una reale disponibilità economica. D'altra parte, la giurisprudenza ha affermato che la mera produzione dei conti correnti bancari dai quali non emergono versamenti di denaro non è sufficiente a provare la simulazione (Cass. 8665/2002). A tal fine sono necessari ulteriori elementi che lascino supporre la causa gratuita dell'atto, quali l'età avanzata del venditore "simulato", il rapporto di parentela, eventuali procure rilasciate dal venditore "simulato" al figlio in merito a successivi atti di disposizione dei beni, ecc.

LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA QUESTIONE DEI FALLIMENTI DEI PICCOLI IMPRENDITORI a cura di Victor Di Maria

Bancarotta - Piccolo imprenditore - Esclusione da procedure fallimentari - Atti anteriori - Legittimità costituzionale dell'art. 150 del DLgs. 5/2006 (Cass. pen. 27.10.2014 n. 44838)



Ai sensi dell’art. 150 del DLgs. 5/2006, “i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore”. 

Rispetto a tale disposizione, la Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2014 n. 44838, ha stabilito che è manifestamente infondata (oltre che, nel caso di specie, inammissibile per mancata dimostrazione della sua rilevanza) la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui l’articolo citato non prevede l’abolitio criminis nel caso di bancarotta ascritta a un piccolo imprenditore – per il futuro sottratto alla procedura fallimentare – in relazione a fatti antecedenti alla modifica normativa.

Non vi è irragionevolezza, infatti, nella diversa soluzione adottata dal legislatore sulla sorte dei reati fallimentari commessi prima della novella del 2006 e basati, da un lato, sull’istituto dell’amministrazione controllata e, dall’altro, sulla figura del piccolo imprenditore.

Mentre nel caso delle procedure di amministrazione controllata si è verificata un’ipotesi di abolitio criminis, nel caso dell’analoga procedura riguardante il fallimento dell’imprenditore individuale, il legislatore non ha inteso raggiungere lo stesso risultato normativo e non ha operato, perciò, con la stessa tecnica normativa.

Quindi, sempre che non si intenda sindacare la scelta normativa di abolire un reato e non un altro, non emerge alcuna irragionevolezza in tale scelta, posto che con essa il legislatore, se ha voluto escludere dall’area dei reati fallimentari la posizione dell’amministratore di società nella fase dell’amministrazione controllata antecedente al fallimento, ha anche voluto confermare – in via esclusiva – l’affido al giudice fallimentare della titolarità del potere di attribuire – sulla base dei requisiti operanti nell’ambito della riserva di legge – la qualifica soggettiva di imprenditore fallito, vincolante per il giudice penale e presupposto della configurazione dei reati fallimentari tutt’oggi vigenti.

martedì 28 ottobre 2014

FAVOR REI PER LE SANZIONI ANCHE SE L'ATTO E' DEFINITIVO a cura di Victor Di Maria

Novità della L. 97/2013 - Applicazione del favor rei (C.T. Prov. Genova 10.6.2014 n. 1181/13/14)



In base all'art. 3 del DLgs. 472/97, se, in virtù di una legge successiva, la condotta del contribuente non è più punibile, la sanzione irrogata in precedenza è estinta, e gli importi non sono dovuti nemmeno se l'atto è già definitivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova in data 10.6.2014 con la sentenza n. 1181/13/14 ha applicato il menzionato principio in relazione alle modifiche della L. 97/2013 apportate all'art. 5 del DL 167/90, ove, tra l'altro, sono state abolite le sezioni I e III del modulo RW.

Le violazioni inerenti a queste ultime sezioni non sono più punibili, operando l'art. 3 del DLgs. 472/97.

Ciò ha riflesso pure sull'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97, in quanto nel sistema pregresso le violazioni delle diverse sezioni del modulo RW davano luogo a distinte sanzioni.


Accertamento e controlli a cura del Dott. Victor Di Maria





Funzione - Tesi della c.d. "provocatio ad opponendum" - Infondatezza (Cassazione 17.10.2014 n. 22003)

La suprema Corte di Cassazione in data 17.10.2014, n. 22003, ha messo fine ad una pratica iniqua nella predisposizione degli avvisi di accertamento. 

Essa ha stabilito che l'avviso di accertamento, come prevede l'art. 7 della L. 212/2000, va motivato in ragione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. 

La motivazione delinea l'oggetto del contenzioso, per cui non può essere sommaria in quanto è inammissibile una sua integrazione nel corso del contenzioso, ove l'ente impositore è legittimato solo a introdurre le prove che giustificano il recupero a tassazione.

E' superata la tesi dell'avviso di accertamento come "provocatio ad opponendum", ovvero come atto preordinato alla sua impugnazione. In base alla menzionata visione, l'atto avrebbe potuto essere motivato solo mettendo il contribuente nella condizione di conoscere, a grandi linee, le ragioni della pretesa, ed era coerente con un sistema, ormai superato, secondo cui la fase di accertamento continuava di fronte agli organi di giustizia.

martedì 21 ottobre 2014

INCENTIVI ASSUNZIONI - Dal 3 ottobre 2014 incentivi fino a € 6.000 per assunzioni di giovani dai 16 ai 29 anni a cura di Victor Di Maria

1. PREMESSA

Con il decreto n. 1709 del 08.08.2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono giovani dai 16 ai 29 anni. Gli interessati, qualora abbiano effettuato un’assunzione nel periodo dal 03.10.2014 al 30.06.2017, devono presentare istanza all’INPS per poter beneficiare dell’agevolazione, che sarà concretamente fruita in sede di conguaglio sulle denunce contributive.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato – sul proprio sito internet – il Decreto Direttoriale n.1709 dell’8 agosto 2014 relativamente al “Bonus occupazione” del “Programma Operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”. 

La misura dell’incentivo varia a seconda della tipologia di assunzione e dalla classe di profilazione del lavoratore assunto: nel caso di profilazione molto alta, l’incentivo varia da € 6.000 per le assunzioni a tempo indeterminato a € 2.000 nel caso di assunzione a tempo determinato con durata superiore o uguale a 6 mesi.

2. REQUISITI LAVORATORE

Le assunzioni devono riguardare giovani tra 16 e 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani attraverso il portale ufficiale, accessibile ai Neet (Not in employment, education or training) che non hanno impiego e non studiano.  

Il requisito di età deve essere soddisfatto al momento dell’iscrizione al Piano, non quando avviene l’assunzione: significa che il giovane non può avere compiuto 30 anni quando si iscrive al Programma Garanzia Giovani, ma può averli compiuti nel momento in cui viene assunto. L’agevolazione spetta solo se all’assunzione si è già compiuto 16 anni e solo se si è ancora Neet.

3. IL BONUS
L’ammontare dell’incentivo dipende dalla classe di profilazione del giovane, che quando si iscrive viene contattato per un colloquio per valutare il suo grado di difficoltà nel trovare un lavoro: bassa, media, alta, molto alta.  

Ecco quanto spetta all’azienda in relazione a profilo e contratto applicato (in caso di part‐time gli importi sono ridotti in proporzione all’orario):



L’incentivo spetta una sola volta per ogni lavoratore. Se però un rapporto a termine viene trasformato in tempo indeterminato spetta un secondo incentivo, pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e quello già fruito per il tempo determinato, in base alla classe di profilazione inizialmente usata.  

Se un datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore già in somministrazione, spetta un incentivo pari alla differenza tra bonus previsto per indeterminato e quello già utilizzato dall’agenzia di somministrazione, sempre restando nella classe di profilazione iniziale. Se il rapporto in somministrazione non era agevolato il beneficio spetta per intero, a prescindere dal fatto che l’assunzione avvenga con o senza soluzione di continuità con il rapporto in somministrazione.

4. REQUISITI DATORE DI LAVORO

Il rapporto di lavoro deve svolgersi in una regione o provincia autonoma in Allegato 1 del decreto: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, provincia di Trento, Puglia, Sardegna, SICILIA, Toscana, Umbria, Veneto. 

Attenzione: per Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia e Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato. 

Il datore di lavoro deve essere in regola con obblighi contributivi, adempimenti su condizioni di lavoro e disposizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006.

L’incentivo non spetta (ai sensi dei commi 12, 13 e 15, legge 92/2012) se:

 l’assunzione è attuazione di un obbligo preesistente,
 l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine,
 il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale,
 il lavoratore era stato licenziato dal datore di lavoro nei sei mesi precedenti,
 il datore di lavoro inoltra in ritardo le comunicazioni obbligatorie su assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro.

5. PRESENTAZIONE DOMANDA E PROCEDURA

Per la presentazione della domanda bisogna utilizzare il modulo telematico GAGI disponibile online sul sito dell’INPS all’interno dell’applicazione “DiResCo” a partire dal 10 ottobre 2014.  

Nella domanda preliminare il datore di lavoro indica nominativo del lavoratore e regione/provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. L’INPS controllerà i requisiti del giovane e determinerà l’importo del bonus, verificando la disponibilità di risorse e comunicando l’esito sempre all’interno dell’applicazione “DiResCo”.  

Entro 7 giorni da questa comunicazione, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione (se non ancora avvenuta) ed entro 14 giorni deve comunicarla all’INPS chiedendo conferma della prenotazione (di fatto, la domanda definitiva di ammissione al beneficio).  

L’Inps effettuerà pertanto i controlli finali sui requisiti ed invierà l’esito nel cassetto previdenziale. Le modalità di fruizione dell’incentivo tramite conguaglio/ compensazione sulle denunce contributive, saranno comunicate dall’INPS con apposito messaggio. 

I datori di lavoro senza matricola aziendale devono farne richiesta all’INPS e, contestualmente alla domanda, inviarne comunicazione utilizzando la funzionalità contatti del “Cassetto previdenziale aziende” o inviando una email alla sede INPS competente (indirizzi nella sezione “contatti – le sedi INPS”) indicando nell’oggetto “iscrizione azienda – istanza per incentivo Garanzia Giovani – D.D. 08/08/2014“.