mercoledì 2 luglio 2014

Nuova dilazione dei ruoli Equitalia (Riscossione Sicilia) entro il 31 luglio - Dott. Victor Di Maria

I contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, erano decaduti dalla dilazione dei ruoli possono essere riammessi al beneficio



La L. 89/2014 ha confermato la possibilità, per determinate categorie di contribuenti, di essere riammessi al beneficio della dilazione dei ruoli ove in precedenza decaduti.

Si elencano gli aspetti salienti dall’istituto.

In primo luogo, la riammissione al beneficio riguarda la sola dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73).

L'art. 11-bis del DL 66/2014 (convertito in legge) stabilisce che i debitori decaduti entro e non oltre il 22 giugno 2013 possono domandare la concessione di un nuovo piano di rateazione, a condizione che la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Tale piano di rateazione può essere concesso per un massimo di 72 rate mensili e non è prorogabile.

La decadenza, in tal caso, si verifica a seguito del mancato pagamento di due rate anche non consecutive, mentre in base alla versione attuale dell’art. 19, si decade con l’omesso pagamento di otto rate.

Per come è strutturata la norma, che ammette i debitori, in termini generici, al beneficio di un nuovo piano di rateazione, sembra che non abbia rilievo lo stato di difficoltà economica degli stessi (si evidenzia, comunque, che Equitalia, in base a direttive interne, concede le dilazioni senza alcuna dimostrazione del menzionato requisito per i debiti di importo sino a 50.000 euro).

Dilazione massimo a 72 rate

Oltre a ciò, la domanda dovrebbe poter essere presentata anche a esecuzione avviata, a meno che il procedimento di espropriazione non abbia già avuto termine (quindi pure nelle more di un pignoramento presso terzi o di una procedura di espropriazione immobiliare).

Per quanto attiene all’ipoteca, l’accoglimento della domanda di dilazione ne dovrebbe inibire l’adozione, ma, in relazione a ciò che prevede l’art. 19 del DPR 602/73, rimangono valide le ipoteche già iscritte, mentre per il fermo dei beni mobili registrati, per quanto già detto da Equitalia in precedenti direttive, esso dovrebbe essere revocato con il pagamento della prima rata.

La rateazione può essere al massimo di 72 rate mensili, per cui non è di fatto possibile la dilazione straordinaria, che, ai sensi del comma 1-quinquies  dell’art. 19, può essere sino a 120 rate mensili.
Non sembrano esserci elementi ostativi alla concessione di un piano a rate crescenti per ogni anno, in luogo della classica rata costante.


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