sabato 28 giugno 2014

Omesso versamento Iva

La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.6.2014 n. 27676, in relazione al reato di omesso versamento IVA, ha esaminato il caso di una società che non aveva provveduto al versamento dell'imposta (per un importo superiore alla soglia di punibilità vigente ratione temporis), a fronte della carenza di liquidità al momento della scadenza dei termini per il versamento.
Nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso per difetto di motivazione della sentenza di appello, che si era limitata ad affermare apoditticamente l'irrilevanza della crisi di liquidità dell'impresa ai fini dell'adempimento tributario. Secondo i giudici di Cassazione, la sentenza di appello non aveva tenuto in considerazione il fatto che, nella circostanza specifica, l'imputato aveva avuto a disposizione solo pochi mesi per accantonare le risorse necessarie al pagamento dell'IVA, posto che l'introduzione del reato di omesso versamento risaliva a pochi mesi prima della scadenza del termine per l'adempimento.
Al di là della questione soggettiva relativa all'introduzione del reato di omesso versamento IVA, la Cassazione sembra aderire a un'interpretazione meno rigida della fattispecie penale in questione, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale per cui il soggetto passivo, ogni volta che effettua operazioni imponibili, riscuote già l'IVA dovuta ed è tenuto ad accantonarla per l'Erario "organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria" (così, Cass. 10813/2014).

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