sabato 28 giugno 2014

Fatturazione elettronica a cura di Victor Di Maria

Fatturazione elettronica - Principali adempimenti (circ. Agenzia Entrate 24.6.2014 n.18)
Con la circolare n. 18 del 24.6.2014, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato diverse tematiche in materia di fatturazione (elettronica, differita e semplificata), esaminandone la disciplina a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 325-328 della L. 228/2012.
È stato, tra l'altro, precisato che l'elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è il tipo di formato originario utilizzato per la propria creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa o messa a disposizione, ricevuta ed accettata dal destinatario. L'accettazione da parte del destinatario, a parere dell'Agenzia delle Entrate, non presuppone necessariamente la formalizzazione di un accordo, precedente o successivo, alla fatturazione tra le parti, né influenza l'obbligo dell'emittente di procedere comunque all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica.
Dal momento dell'emissione sino al termine del periodo di conservazione, occorre garantire autenticità dell'origine, integrità del documento e leggibilità. Relativamente a quest'ultimo requisito, la circ. 18/2014 ha precisato che la fattura può essere resa leggibile anche soltanto in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori. La leggibilità della fattura elettronica, dal momento dell'emissione al termine del periodo di archiviazione, può essere garantita in qualsiasi modo, fermo restando che non sono ritenute sufficienti la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'art. 233, par. 2 della Direttiva 2006/112/CE.

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