sabato 28 giugno 2014

Bonus 80 €uro. Compensazione a 360* - Ricerca a cura di Victor Di Maria

Bonus 80 euro. Compensazione a 360°

Fonte:fiscal Focus 

La Fondazione Studi CdL risolve alcuni dubbi sorti durante le modalità di recupero da parte del sostituto di imposta

Premessa – Il bonus 80 euro è compensabile anche in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. Tale credito, in particolare, può essere compensato con tutti i debiti che transitano nel modello F24 e non soltanto con le imposte e i contributi. Inoltre, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dalla Fondazione Studi CdL con al circolare n. 14/2014. 

I dubbi – Lo scorso 16 giugno 2014, i sostituti di imposta si sono trovati a dover fare i conti con la prima compensazione del bonus 80 euro. A tal proposito, sono emersi alcuni aspetti critici che riguardano le modalità di recupero da parte del sostituto di imposta. Innanzitutto, i CdL pongono la questione riguardante la compensazione in F24 del bonus e in particolare se bisogna tenere conto dei limiti e delle conseguenti disposizioni riferite al divieto di compensare crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo l’obbligo fino a concorrenza di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010. Inoltre, viene valutato se bisogna astenersi o meno all’obbligo di asseverazione del credito compensato se superiore al limite di 15.000 euro di cui all’art. 1, c. 574 della L. n. 147/2013. Infine, si pone la questione se compensare il bonus in F24 con tutte le imposte e tributi che transitano nel modello, oppure soltanto con ritenute e contributi come previsto del testo originario del D.L. n. 66/2014. 

Debiti erariali – Per quanto concerne il primo dubbio dei CdL, ossia quello legato alla possibilità di poter compensare in F24 anche debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, la circolare muove innanzitutto dal dettato normativo. Infatti, l’art. 31, c. 1 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (imposte dirette, IVA, Irap, e addizionali regionali e comunali all’Irpef) e accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. Sul punto gli esperti della Fondazione Studi, dopo aver attentamente analizzato le disposizioni del credito di imposta di cui al Decreto Irpef (D.L. n. 66/2014) e del divieto di compensazione dei debiti iscritti a ruolo, precisa che il sostituto di imposta può (anzi deve) corrispondere il bonus ai lavoratori interessati e legittimamente può compensare tale credito anche in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. 

Obbligo di asseverazione – Analoga conclusione si ha per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui. Tali soggetti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità. 

Compensazione esterna – Infine, i CdL analizzano le imposte a cui far riferimento per compensare il credito di imposta nel modello F24. In via preliminare, la norma riteneva applicabile solo la compensazione interna aggredendo in via prioritaria l’Irpef e residuale i contributi INPS. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo 1655 denominato "Recupero da parte dei sostituti d’imposta" cambiando completamente lo scenario di riferimento. Infatti, l’istituzione del codice si deve interpretare come una chiara volontà amministrativa di consentire la compensazione con tutti i debiti che transitano nel modello F24 e non soltanto con le imposte e i contributi. Pertanto, anche in questo, in occasione della scadenza del 16 luglio prossimo, il sostituto di imposta si ritiene potrà compensare il credito di 80 euro con tutti i debiti presenti in F24 indipendentemente dalla natura.

Nessun commento: