sabato 28 giugno 2014

Accertamento è nullo se ..... Ricerca a cura di Victor Di Maria

Accertamento “sprint”. È nullo

(Fonte: fiscalfocus)

L’accertamento notificato prima di 60 giorni è nullo se l’Ufficio non dimostra l’urgenza

È nullo l’avviso di accertamento emesso prima del termine di sessanta giorni prescritto dallo Statuto del contribuente, se l’Amministrazione finanziaria non dimostra di avere agito anticipatamente per un valido motivo. Solo se ricorrono specifiche ragioni di “urgenza” l’operato dell’Ufficio può dirsi legittimo. 

La sentenza. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Tributaria con la sentenza n. 13099/14, pubblicata lo scorso 10 giugno. 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, gli Ermellini ricordano quanto recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 18184 del 2014), vale a dire che l'articolo 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanzadel termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso in anticipo. 

Il termine in questione è infatti posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. 

Il vizio invalidante non consiste però nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio

Confermata la declaratoria di nullità. Alla luce di questi principi di diritto i giudici della Sesta Sezione Tributaria del Palazzaccio hanno ritenuto infondato il ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate, rendendo così definitiva la sentenza impugnata, perché con essa la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha giustamente dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP in contestazione, in quanto notificato al contribuente prima del termine di sessanta giorni di cui all’articolo 12 comma 7 della Legge 2012 del 2000.

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