sabato 4 gennaio 2014

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - NOVITA' -

Attestato di prestazione energetica (APE) - Novità del decreto "Destinazione Italia"



Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 7 del DL 145/2013 ai commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti immobiliari, non è più contemplata la sanzione della nullità contrattuale.
Detto decreto ha eliminato altresì l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative.
L'obbligo "dichiarativo", che concerne l'inserimento di una clausola nella quale l'acquirente o il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alla prestazione energetica degli edifici, riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso ed i nuovi contratti di locazione immobiliare, solo ove soggetti a registrazione.
Infine, l'obbligo di allegazione di copia dell'attestato, dal 24.12.2013, opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici.

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