giovedì 18 aprile 2013


Strutture sanitarie private 2013: comunicazione dei compensi dei medici entro il 30 aprile 2013


di MARCO MINOCCHERI in FISCO E IMPRESA - Ricerca normativa a cura del Dott. Victor Di Maria
Le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto dei professionisti che operano presso le proprie strutture, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 38-42 della L. 296/2006. In linea di principio, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai compensi riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quindi, entro martedì 30 aprile 2013 devono essere comunicati i compensi riscossi nell’anno 2012.
Sono soggette all’adempimento le strutture sanitarie (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari) che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
Oltre all’obbligo di comunicare i compensi, le strutture sanitarie private sono anche tenute a:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie, ovvero in un apposito registro separato.
La procedura di riscossione in esame si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente. In sostanza rileva l’autonomo rapporto medico-paziente rispetto al quale la struttura sanitaria privata si colloca in posizione neutrale assumendo la funzione di garante della tracciabilità delle somme corrisposte al medico.
Non sono soggetti alla disciplina in commento i compensi dovuti:
- per le prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente;
- per le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia;
- ai medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si ricorda che, nonostante l’assoggettamento alla procedura, i compensi rilevano sempre nei confronti del professionista (non nei confronti della struttura sanitaria), il quale è tenuto ad emettere la fattura al paziente e ad adempiere gli ordinari obblighi di registrazione.
Il modello di comunicazione (mod. SSP) deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Tali ultimi soggetti sono tenuti a rilasciare, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti e, entro i successivi entro 30 giorni dalla presentazione, l’originale della comunicazione, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento, comunicazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP104”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di errori e omissioni, la comunicazione può essere annullata, ma occorre trasmettere una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini ordinari. All’interno del riquadro “Tipo di comunicazione” del modello, va barrata l’apposita casella (“sostitutiva”).

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