giovedì 18 aprile 2013


Strutture sanitarie private 2013: comunicazione dei compensi dei medici entro il 30 aprile 2013


di MARCO MINOCCHERI in FISCO E IMPRESA - Ricerca normativa a cura del Dott. Victor Di Maria
Le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto dei professionisti che operano presso le proprie strutture, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 38-42 della L. 296/2006. In linea di principio, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai compensi riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quindi, entro martedì 30 aprile 2013 devono essere comunicati i compensi riscossi nell’anno 2012.
Sono soggette all’adempimento le strutture sanitarie (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari) che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
Oltre all’obbligo di comunicare i compensi, le strutture sanitarie private sono anche tenute a:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie, ovvero in un apposito registro separato.
La procedura di riscossione in esame si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente. In sostanza rileva l’autonomo rapporto medico-paziente rispetto al quale la struttura sanitaria privata si colloca in posizione neutrale assumendo la funzione di garante della tracciabilità delle somme corrisposte al medico.
Non sono soggetti alla disciplina in commento i compensi dovuti:
- per le prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente;
- per le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia;
- ai medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si ricorda che, nonostante l’assoggettamento alla procedura, i compensi rilevano sempre nei confronti del professionista (non nei confronti della struttura sanitaria), il quale è tenuto ad emettere la fattura al paziente e ad adempiere gli ordinari obblighi di registrazione.
Il modello di comunicazione (mod. SSP) deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Tali ultimi soggetti sono tenuti a rilasciare, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti e, entro i successivi entro 30 giorni dalla presentazione, l’originale della comunicazione, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento, comunicazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP104”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di errori e omissioni, la comunicazione può essere annullata, ma occorre trasmettere una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini ordinari. All’interno del riquadro “Tipo di comunicazione” del modello, va barrata l’apposita casella (“sostitutiva”).

MUTUI PRIMA CASA, CON IL FONDO SOLIDARIETÀ DEL MEF DAL 27 APRILE È POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE



Dal 27 aprile prossimo torna operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del MEF che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il provvedimento è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Fondo – rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con ulteriori 20 milioni di euro – sosterrà i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
Il Fondo, operativo dalla fine del 2010, ha consentito, sinora, la sospensione di circa 6.000 mutui.
La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; 
2. fruizione di agevolazioni pubbliche; 
3. un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. 
Chi può fare richiesta
I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 
2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 
3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. 
In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
Come fare richiesta
Sarà possibile fare richiesta a partire dal 27 aprile – data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Fondo - attraverso la nuova modulistica che sarà resa tempestivamente disponibile sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e della CONSAP (www.consap.it), società del MEF gestore del Fondo.
Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo.
La banca o l’intermediario finanziario, verificata la completezza e regolarità formale dell’istanza, la inoltra a CONSAP S.p.A. che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
La banca o l’intermediario finanziario, acquisito il “nulla osta” di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

mercoledì 10 aprile 2013

Sport e fisco insieme per il rispetto della legalità - Live Sicilia

Sport e fisco insieme per il rispetto della legalità - Live Sicilia

PALERMO - Sensibilizzare il mondo dello Sport sui valori della legalità e dell’etica, informare gli operatori del settore sulla normativa fiscale e diffondere la cultura dello Sport sicuro.Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato tra la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia e il Comitato regionale del Coni per lanciare il progetto “Sport e Fisco: una squadra per la legalità”.

L’accordo, firmato dal Direttore regionale delle Entrate, Antonino Gentile, e dal Presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza, mira prioritariamente a promuovere un comportamento fiscale corretto da parte di tutti gli operatori sportivi presenti sul territorio regionale, attraverso indagini conoscitive sulle problematiche del settore, la realizzazione di campagne informative e l’organizzazione di tavole rotonde e osservatori.

Lo sport siciliano, i numeri del Coni. Le società sportive, iscritte nel Registro Coni, nella regione Sicilia per l’anno 2012 sono 11.878: 2.044 iscritte alle Federazioni Sportive Nazionali, 467 iscritte alle Discipline Sportive Associate e 9.367 iscritte agli Enti di Promozione Sportiva.

I controlli del Fisco nello sport. L’attività di accertamento svolta dall’Agenzia in Sicilia nel 2012 ha fatto emergere un’imposta evasa di quasi 2 milioni di euro. I controlli esterni hanno permesso di rilevare irregolarità per quasi 17 milioni di euro, 2 milioni di maggiore Iva e 15 milioni di rilievi Imposte dirette e Irap. Il direttore regionale, Antonino Gentile ha sottolineato che l’Intesa con il Coni rafforza ancora una volta la consapevolezza e la volontà da parte dell’Agenzia di collaborare con istituzioni e partner esterni, per promuovere in maniera mirata ed efficace la cultura della legalità e l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali anche nell’ambito dello sport. Il settore delle società sportive dilettantistiche è fondamentale per la comunità perché contribuisce alla crescita sana delle nuove generazioni e va difeso da quei soggetti che vogliono sfruttarlo, adottando comportamenti evasivi o elusivi. Alcuni enti, infatti, rivestono fittiziamente la veste giuridica associativa, per godere del regime agevolativo in vigore, e svolgono invece attività commerciali lucrative. I nostri controlli riguardano anche le verifiche sulla reale natura delle spese di sponsorizzazione/pubblicità e sull’uso di operazioni gonfiate o inesistenti finalizzate a risparmi illeciti”.

Il presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza ha dichiarato che la stipula di questo protocollo d’intesa intende tracciare le linee di quella che ritengo possa essere una proficua e duratura collaborazione tra il Coni Sicilia e la Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate. L’intesa tra i due Enti è in grado di costruire una collaborazione capace di favorire la divulgazione e l’approfondimento della materia fiscale nel mondo sportivo dell’isola, che manifesta un forte interesse per i temi che si intendono affrontare a conferma della forte volontà di operare in modo sano e nel rispetto delle regole. Riuscire a fornire una precisa informazione in materia fiscale permetterà, a tutte le società sportive che vogliono operare nella legalità, di non cadere in errori formali dovuti alla imprecisa conoscenza delle normative vigenti”. Fra i presenti anche il vice presidente del Coni Sicilia Sandro Morgana, il consulente fiscale del Coni Sicilia, Victor Di Maria ed il componente di Giunta e responsabile dell’apposita commissione istituita dal Coni Sicilia per affrontare le tematiche relative al fisco, il presidente della Fin regionale, Sergio Parisi, che ha già concordato con il direttore regionale dell'Agenzia Antonino Gentile una prossima tappa catanese.