martedì 31 dicembre 2013

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI: L'ONERE DELLA PROVA SU CHI GRAVA ? a cura di Victor Di Maria



Su chi grava l’onere della prova nel caso di fatture per operazioni inesistenti ? Tale onere incombe sull’Amministrazione finanziaria per ciò che attiene alla dimostrazione del fatto dell’inesistenzaossia al fatto che le operazioni contestate non siano mai state compiute. 
Tale principio è stato di recente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 27840 del 12/12/2013 della sezione V.
Nel vicenda processuale, l’Agenzia delle entrate di Roma aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società con cui aveva tra l’altro disposto la ripresa a tassazione di tributi IRPEG e ILOR per utili derivanti da fatture – rilasciate dalla contribuente ad una società controllata – per operazioni inesistenti.
Il ricorso proposto dalla società contribuente era stato accolto in primo grado, con decisione confermata in appello: in particolare, secondo la CTR, le fatture emesse dalla capogruppo erano state ritenute non valide senza un’esauriente motivazione da parte degli organi ispettivi.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la valorizzata esistenza, da parte della CTR, di un gruppo societario al cui interno operavano la contribuente quale capogruppo e la controllata era di scarso valore probatorio, potendosi anzi ritenere che proprio la presenza di rapporti di gruppo potesse favorire scambi interni a fini evasivi; inoltre, secondo l’Ufficio, la CTR aveva omesso di prendere in considerazione gli elementi indicati a sostegno dell’inesistenza delle operazioni e la decisione impugnata era pertanto lacunosa ed illogica nella parte in cui aveva escluso la falsità delle operazioni, anche a volere ritenere che incombesse sull’Ufficio la prova di siffatta inesistenza.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso dell’Agenzia in quanto la sentenza di appello risultava carente nella motivazione nella parte in cui effettivamente eccedeva nella svalutazione del compendio indiziario fornito dall’Ufficio senza una sua analitica considerazione, a fronte di una fin troppo ampia considerazione di elementi in favore della contribuente, alcuni dei quali privi di reale e giuridico peso.
Sul punto, relativo all'onere della prova, la Suprema Corte ribadisce che, in caso di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva
Secondo i giudici di legittimità, la tenuta delle scritture e dei documenti contabili i cui dati vengono utilizzati dal contribuente ed esposti nella dichiarazione fiscale, non onera, infatti, il predetto anche alla ulteriore indicazione degli elementi probatori attestanti la effettiva corrispondenza alla realtà dei dati indicati in fattura, trascritti nei registri obbligatori e riportati nella dichiarazione annuale. Incombe, invece, sull’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’inesistenza di un maggiore imponibile l’onere di dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere.
Tale prova è raggiunta dall’Amministrazione allorché questa fornisca oggettivi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente)fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, prova che può essere data anche attraverso “i verbali relativi ad ispezioni seguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti” in possesso dell’Ufficio (si veda sul punto la sentenza della Cassazione n. 9108/2012).
Il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla fondatezza dell’atto impositivo, è quindi tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e 2697 Cod. Civ.
Ricerca a cura del Dott. Victor Di Maria
Commercialista e Revisione Contabile.

venerdì 27 dicembre 2013

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - RICERCA A CURA DEL DOTT. VICTOR DI MARIA

La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne causa l'estinzione, per cui l'accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa.

NUOVE TABELLE ACI PER RIMBORSI CHILOMETRICI a cura del Dott. Victor Di Maria

ACI: nuove tabelle 2014 per rimborsi chilometrici e fringe benefit

Pubblicate sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2013 le nuove Tabelle Aci 2014

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2013 il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I valori, validi per il 2014, devono essere utilizzati per effettuare la tassazione del reddito in natura derivante dall'assegnazione delle autovetture aziendali ai dipendenti.

giovedì 12 dicembre 2013

REQUSITI PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE a cura del Dott. Victor Di Maria



Nella risoluzione n. 183387/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito al possesso dei requisiti morali richiesti ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle condizioni necessarie per eliminare gli effetti ostativi all’avvio e allo svolgimento dell’attività. 

In riferimento a coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 71, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 59/2010), viene precisato che non è ammesso il decorso dei cinque anni della pena per eliminare gli effetti ostativi per l’esercizio dell’attività, ma risulta necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione. La riabilitazione è concessa a seguito del decorso di almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (art. 179 c.p.).
Inoltre, sulla necessità del provvedimento di riabilitazione, ai fini della rimozione del divieto di esercizio dell’attività, il Ministero ha chiarito che lo stesso è obbligatorio solo quando lo stato di inabilità derivi dalla dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. In tutte le altre ipotesi previste dalla legge, la situazione di inabilità viene, dunque, a cessare decorso il termine dei cinque anni dall’estinzione della pena oppure, con provvedimento di riabilitazione ottenuto prima del quinquennio ma decorsi almeno tre anni dal giorno di esecuzione della pena.

Dott. Victor Di Maria

giovedì 18 aprile 2013


Strutture sanitarie private 2013: comunicazione dei compensi dei medici entro il 30 aprile 2013


di MARCO MINOCCHERI in FISCO E IMPRESA - Ricerca normativa a cura del Dott. Victor Di Maria
Le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto dei professionisti che operano presso le proprie strutture, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 38-42 della L. 296/2006. In linea di principio, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai compensi riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quindi, entro martedì 30 aprile 2013 devono essere comunicati i compensi riscossi nell’anno 2012.
Sono soggette all’adempimento le strutture sanitarie (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari) che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
Oltre all’obbligo di comunicare i compensi, le strutture sanitarie private sono anche tenute a:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie, ovvero in un apposito registro separato.
La procedura di riscossione in esame si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente. In sostanza rileva l’autonomo rapporto medico-paziente rispetto al quale la struttura sanitaria privata si colloca in posizione neutrale assumendo la funzione di garante della tracciabilità delle somme corrisposte al medico.
Non sono soggetti alla disciplina in commento i compensi dovuti:
- per le prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente;
- per le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia;
- ai medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si ricorda che, nonostante l’assoggettamento alla procedura, i compensi rilevano sempre nei confronti del professionista (non nei confronti della struttura sanitaria), il quale è tenuto ad emettere la fattura al paziente e ad adempiere gli ordinari obblighi di registrazione.
Il modello di comunicazione (mod. SSP) deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Tali ultimi soggetti sono tenuti a rilasciare, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti e, entro i successivi entro 30 giorni dalla presentazione, l’originale della comunicazione, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento, comunicazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP104”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di errori e omissioni, la comunicazione può essere annullata, ma occorre trasmettere una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini ordinari. All’interno del riquadro “Tipo di comunicazione” del modello, va barrata l’apposita casella (“sostitutiva”).

MUTUI PRIMA CASA, CON IL FONDO SOLIDARIETÀ DEL MEF DAL 27 APRILE È POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE



Dal 27 aprile prossimo torna operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del MEF che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il provvedimento è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Fondo – rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con ulteriori 20 milioni di euro – sosterrà i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
Il Fondo, operativo dalla fine del 2010, ha consentito, sinora, la sospensione di circa 6.000 mutui.
La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; 
2. fruizione di agevolazioni pubbliche; 
3. un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. 
Chi può fare richiesta
I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 
2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 
3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. 
In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
Come fare richiesta
Sarà possibile fare richiesta a partire dal 27 aprile – data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Fondo - attraverso la nuova modulistica che sarà resa tempestivamente disponibile sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e della CONSAP (www.consap.it), società del MEF gestore del Fondo.
Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo.
La banca o l’intermediario finanziario, verificata la completezza e regolarità formale dell’istanza, la inoltra a CONSAP S.p.A. che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
La banca o l’intermediario finanziario, acquisito il “nulla osta” di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

mercoledì 10 aprile 2013

Sport e fisco insieme per il rispetto della legalità - Live Sicilia

Sport e fisco insieme per il rispetto della legalità - Live Sicilia

PALERMO - Sensibilizzare il mondo dello Sport sui valori della legalità e dell’etica, informare gli operatori del settore sulla normativa fiscale e diffondere la cultura dello Sport sicuro.Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato tra la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia e il Comitato regionale del Coni per lanciare il progetto “Sport e Fisco: una squadra per la legalità”.

L’accordo, firmato dal Direttore regionale delle Entrate, Antonino Gentile, e dal Presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza, mira prioritariamente a promuovere un comportamento fiscale corretto da parte di tutti gli operatori sportivi presenti sul territorio regionale, attraverso indagini conoscitive sulle problematiche del settore, la realizzazione di campagne informative e l’organizzazione di tavole rotonde e osservatori.

Lo sport siciliano, i numeri del Coni. Le società sportive, iscritte nel Registro Coni, nella regione Sicilia per l’anno 2012 sono 11.878: 2.044 iscritte alle Federazioni Sportive Nazionali, 467 iscritte alle Discipline Sportive Associate e 9.367 iscritte agli Enti di Promozione Sportiva.

I controlli del Fisco nello sport. L’attività di accertamento svolta dall’Agenzia in Sicilia nel 2012 ha fatto emergere un’imposta evasa di quasi 2 milioni di euro. I controlli esterni hanno permesso di rilevare irregolarità per quasi 17 milioni di euro, 2 milioni di maggiore Iva e 15 milioni di rilievi Imposte dirette e Irap. Il direttore regionale, Antonino Gentile ha sottolineato che l’Intesa con il Coni rafforza ancora una volta la consapevolezza e la volontà da parte dell’Agenzia di collaborare con istituzioni e partner esterni, per promuovere in maniera mirata ed efficace la cultura della legalità e l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali anche nell’ambito dello sport. Il settore delle società sportive dilettantistiche è fondamentale per la comunità perché contribuisce alla crescita sana delle nuove generazioni e va difeso da quei soggetti che vogliono sfruttarlo, adottando comportamenti evasivi o elusivi. Alcuni enti, infatti, rivestono fittiziamente la veste giuridica associativa, per godere del regime agevolativo in vigore, e svolgono invece attività commerciali lucrative. I nostri controlli riguardano anche le verifiche sulla reale natura delle spese di sponsorizzazione/pubblicità e sull’uso di operazioni gonfiate o inesistenti finalizzate a risparmi illeciti”.

Il presidente del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza ha dichiarato che la stipula di questo protocollo d’intesa intende tracciare le linee di quella che ritengo possa essere una proficua e duratura collaborazione tra il Coni Sicilia e la Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate. L’intesa tra i due Enti è in grado di costruire una collaborazione capace di favorire la divulgazione e l’approfondimento della materia fiscale nel mondo sportivo dell’isola, che manifesta un forte interesse per i temi che si intendono affrontare a conferma della forte volontà di operare in modo sano e nel rispetto delle regole. Riuscire a fornire una precisa informazione in materia fiscale permetterà, a tutte le società sportive che vogliono operare nella legalità, di non cadere in errori formali dovuti alla imprecisa conoscenza delle normative vigenti”. Fra i presenti anche il vice presidente del Coni Sicilia Sandro Morgana, il consulente fiscale del Coni Sicilia, Victor Di Maria ed il componente di Giunta e responsabile dell’apposita commissione istituita dal Coni Sicilia per affrontare le tematiche relative al fisco, il presidente della Fin regionale, Sergio Parisi, che ha già concordato con il direttore regionale dell'Agenzia Antonino Gentile una prossima tappa catanese.

venerdì 29 marzo 2013

PETIZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI STATO

E' quasi impossibile da credere, ma una quindicenne vittima di stupro è stata condannata a ricevere 100 frustate in pubblico!Dobbiamo mettere fine a questa follia colpendo il governo delle Maldive nel suo punto debole: l'industria del turismo. 

Il patrigno della ragazza è accusato di averla stuprata per anni, uccidendo anche il figlio che aveva dato alla luce. Ora il tribunale dice che dovrà essere frustata per “sesso fuori dal matrimonio” con un altro uomo, di cui non si è saputo neppure il nome! Waheed, il presidente delle Maldive, sta già cominciando ad accusare la pressione globale; ora possiamo spingerlo a graziare la ragazza e a cambiare la legge, per impedire che altre vittime vadano incontro allo stesso crudele destino. È questo l'unico modo modo in cui possiamo mettere fine a questa guerra alle donne: facendoci sentire ogni volta che accadono fatti del genere.

Il turismo rappresenta i maggiori introiti per i benestanti delle Maldive, inclusi molti ministri del governo. Facciamo crescere una petizione da un milione di firme rivolta al presidente Waheed questa stessa settimana e creando una seria minaccia alla reputazione delle isole con pubblicità shock su riviste di viaggio e online, finché non agirà per salvare la ragazza e abolirà questa legge vergognosa.Firma e inoltra quest'email ora, per raggiungere un milione di firme

http://www.avaaz.org/it/maldives_global/?bkCEhdb&v=23532 

Inps e Cud 2013: la procedura telematica considerata “crudele” per i pensionati :: Diritto & Diritti

Inps e Cud 2013: la procedura telematica considerata “crudele” per i pensionati :: Diritto & Diritti

Inps e Cud 2013: la procedura telematica considerata “crudele” per i pensionati :: Diritto & Diritti

Inps e Cud 2013: la procedura telematica considerata “crudele” per i pensionati :: Diritto & Diritti

martedì 22 gennaio 2013

Riforma del lavoro. Incentivi a maglie più strette - Dott. Victor Di Maria


22 Gennaio 2013

Riforma del lavoro. Incentivi a maglie più strette




Il datore di lavoro, per beneficiare di un qualsiasi incentivo, deve rispettare una serie di principi e regole introdotte nella Riforma del Lavoro

Premessa - Il datore di lavoro non può usufruire degli incentivi se è vincolato ad assumere un determinato lavoratore. Infatti, in caso di assunzioni dovute per legge o contratto collettivo non spetta alcun incentivo. A stabilirlo è la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 12, 13 e 14 con l’intento di dare vita a un’unica disciplina, applicabile a tutti gli incentivi, di ogni ordine e specie. A tal fine, il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha introdotto alcuni principi e regole, operativi dal 18 luglio 2012, che riassumiamo di seguito.

I principi – I principi, in sostanza, sono di quattro tipi. I primi due sono correlati tra di loro, nel senso che “non è possibile fruire di incentivi quando il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere”. Nel dettaglio, tale principio si declina in due situazioni: il primo afferma che l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato in somministrazione; il secondo, invece, chiarisce che l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Inoltre, l’agevolazione non spetta anche quando prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Passando al terzo principio, la Riforma del Lavoro esclude dagli incentivi anche i datori di lavoro o utilizzatori in somministrazione che abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva. Il quarto (e ultimo principio) esclude dagli incentivi quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assumere ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Le regole 
– Altre due regole da rispettare ai fini dell’agevolazione sono: il cumulo degli incentivi e la denuncia del rapporto di lavoro. Il primo, nella determinazione del diritto agli incentivi, cumula i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. La seconda regola, invece, afferma che l’invio tardivo delle CO (comunicazioni obbligatorie) inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

lunedì 14 gennaio 2013

Redditometro: il contribuente e la sua difesa - Dott. Victor Di Maria


Redditometro: il contribuente e la sua difesa - Victor Di Maria



Il contribuente è tenuto ad effettuare una ricostruzione dei movimenti finanziari

Da marzo scatteranno gli accertamenti con il nuovo Redditometro. Il contribuente per giustificare la correttezza della propria posizione, sarà costretto, se vorrà giustificare la posizione, a ricostruire la propria “attività finanziaria” e quella della propria famiglia, con l'obiettivo di dimostrare un livello di spesa compatibile con quello dichiarato.

Come difendersi
 - Quanto alle azioni difensive da poter portare avanti è utile ricordare che possono essere utilizzate tutte le opportunità e gli strumenti che la normativa offre al contribuente. Dalla facoltà concessa ex articolo 38, sesto comma del D.P.R. n. 600/73 sino al ricorso dinanzi al giudice tributario, passando anche per l’eventuale contraddittorio da accertamento con adesione. Le argomentazioni del contribuente dovranno essere corredate da adeguata documentazione circa la disponibilità delle somme di denaro che permettono il sostenimento di un alto tenore di vita così come degli incrementi patrimoniali.

Investimenti – Per quanto riguarda in particolare gli investimenti, nel nuovo Redditometro giocano in rapporto di 1 a 1 sull'anno di effettuazione dell'acquisto (ad esempio, dell'abitazione), quando invece l'esperienza comune insegna che gli stessi sono solitamente possibili anche grazie al risparmio di più annualità. Inoltre, la tabella A allegata al decreto, da un lato, consente di nettizzare l'esborso con i disinvestimenti netti dell'anno e dei quattro precedenti; tuttavia, l'articolo 3, ammonisce che il reddito ricostruito deve tenere conto anche della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno. Insomma, se l'accumulo di denaro (risparmio) legittimamente presuppone l'esistenza di un reddito nel periodo, ci sembra ragionevole ritenere che l'utilizzo di quel risparmio rappresenti tecnicamente un disinvestimento che deve decrementare l'ammontare della spesa sostenuta.

Disinvestimenti - I “disinvestimenti” patrimoniali realizzati negli anni precedenti quelli sotto osservazione oppure a quelli in cui sono stati realizzati gli incrementi patrimoniali rappresentano, quindi, una giustificazione di assoluto rilievo per il contribuente. Ad esempio, la dismissione di un immobile ricevuto per successione, alla quale qualche tempo dopo ha fatto seguito un incremento patrimoniale, necessariamente deve essere considerato dal Fisco a sottrazione dell’importo considerato a titolo di incremento patrimoniale: questa disponibilità di denaro, infatti, sortisce l’effetto di depotenziare la presunzione del Fisco.

Finanziamenti - Al pari dei “disinvestimenti” anche l’utilizzo di finanziamenti rappresenta un elemento di difesa: il ricorso al credito, come nel classico caso del mutuo, per l’acquisto di un’abitazione incide ad esempio sull’importo da considerare ai fini dell’incremento patrimoniale. Ovviamente, anche le disponibilità finanziarie “impreviste” come le vincite o i risarcimenti assicurativi, quest’ultimi percepiti al di fuori del reddito d’impresa, così come le eredità e le donazioni ricevute rappresentano delle egregie argomentazioni difensive: vale la pena ribadire, però, che se si vuole coltivare qualche speranza di accoglimento delle proprie ragioni, già in ambito contraddittorio, occorre che le stesse siano corredate da idonea documentazione.

Coinvolgimenti di terzi - Laddove siano state avanzate giustificazioni coinvolgenti un terzo, la documentazione acquisita potrebbe essere esaminata, oltre che per procedere o meno con l’accertamento, anche per valutare la complessiva posizione fiscale dell’eventuale contribuente correlato al soggetto selezionato in quanto è risultato aver effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione: in sostanza, l’eventuale “chiamata in causa” di un parente o di un terzo non è indenne da conseguenze.

giovedì 3 gennaio 2013

Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali - Nuova disciplina - Dott. Victor Di Maria






INDICE
1 Premessa.......................................................................................................................... 2
2 Ambito di applicazione della nuova disciplina................................................................. 2
3 Decorrenza della nuova disciplina.................................................................................... 2
4 Termini di pagamento e decorrenza degli interessi moratori.......................................... 2
4.1 Maturazione automatica senza atto di messa in mora del debitore................................ 3
4.2 Termini di decorrenza degli interessi moratori.............................................................. 3
4.2.1 Raddoppio dei termini in relazione a determinati soggetti pubblici..................................... 3
4.2.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti..................................... 3
4.2.3 Deroghe contrattuali nei rapporti con pubbliche amministrazioni....................................... 3
4.2.4 Procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi............................... 3
4.2.5 Pagamenti a rate.................................................................................................. 4
5 Misura degli interessi moratori........................................................................................ 4
5.1 Calcolo degli interessi moratori................................................................................... 4
5.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti................................ 4
6 Risarcimento delle spese di recupero del credito e dei maggiori danni........................... 4
7 Nullità di clausole............................................................................................................. 4
7.1 Clausole che escludono gli interessi di mora............................................................... 5
7.2 Clausole che escludono il risarcimento delle spese di recupero del credito................... 5
7.3 Clausole aventi per oggetto la data di ricevimento della fattura..................................... 5
8 Ruolo delle associazioni di categoria............................................................................... 5
9 Rapporti di subfornitura................................................................................................... 5
9.1 Contratto di subfornitura............................................................................................. 6
9.2 Termini di pagamento................................................................................................. 6
9.3 Interessi di mora e penali............................................................................................ 6
10 Cessioni di prodotti agricoli e/o alimentari...................................................................... 6
10.1 Termini di pagamento................................................................................................. 7
10.1.1 Prodotti deteriorabili.............................................................................................. 7
10.1.2 Modalità di fatturazione.......................................................................................... 7
10.1.3 Data di ricevimento della fattura............................................................................... 7
10.2 Interessi legali di mora............................................................................................... 8
10.2.1 Misura degli interessi............................................................................................. 8
10.2.2 Inderogabilità....................................................................................................... 8
·      contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delle prestazioni profes­sio­na­li;
·      garantire l’applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfronta­lie­re.

Con il DLgs. 9.11.2012 n. 192 sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni al sud­det­to DLgs. 9.10.2002 n. 231, al fine di recepire la nuova direttiva comunitaria n. 2011/7/UE relati­va alla lotta contro i ritardi nei pagamenti.
Le disposizioni in esame contro i ritardi nei pagamenti si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
A tali fini:
·      per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o preva-lente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
·      per “imprenditore”, si intende ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione;
·      per “pubblica amministrazione” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 3 co. 25 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al suddetto DLgs. 163/2006.

La nuova disciplina si applica quindi ai contratti aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un corrispettivo o di un compenso, che intercorrono:
·      tra imprese;
·      ovvero tra professionisti;
·      ovvero tra professionisti e imprese;
·      ovvero tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.
Fattispecie escluse
Le disposizioni in esame non trovano invece applicazione per:
·      i contratti stipulati con i “consumatori”, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (c.d. “privati”);
·      i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le proce-dure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
·      i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, come modi­fi­cate e integrate dal DLgs. 192/2012, si applicano a decorrere dalle transazioni commerciali concluse dall’1.1.2013.
4 Termini di pagamento e decorrenza degli interessi moratori
Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono i previsti interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
A tali fini, per “importo dovuto” si intende la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri ap­pli­ca­bili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Gli interessi moratori decorrono “automaticamente”, senza che sia necessario uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il debitore.
In linea generale, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
·      30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pa­gamento di contenuto equivalente; non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
·      ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei ser­vi­zi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pa­ga­mento;
·      ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
·      ovvero 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (es. collaudo), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equiva­len­te di pagamento anteriormente o contestualmente a tale data.
4.2.1 Raddoppio dei termini in relazione a determinati soggetti pubblici
I suddetti termini di 30 giorni sono raddoppiati, diventando quindi di 60 giorni:
·      per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al DLgs. 11.11.2003 n. 333;
·      per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente ri­co­no­sciu­ti a tale fine.
4.2.2 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti
Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono pattuire un ter­mi­ne per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato.

I termini superiori a 60 giorni:
·      devono essere pattuiti espressamente; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
·      non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore.
4.2.3 Deroghe contrattuali nei rapporti con pubbliche amministrazioni
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra indicato, ma comunque non supe­rio­re a 60 giorni:
·      in modo espresso; la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
·      quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
4.2.4 Procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi
Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al con­tratto, essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della mer­ce o della prestazione del servizio:
·      salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella docu-mentazione di gara; l’accordo deve essere provato per iscritto;
·      purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
4.2.5 Pagamenti a rate
Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.
In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Gli interessi legali di mora previsti dalla disciplina in esame sono pari:
·      al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale; tale tasso di riferimento:
     per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
     per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno;
·      maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall’1.1.2013 (per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).
Esempio
Poiché il tasso BCE per il periodo dall’1.7.2012 al 31.12.2012 è pari all’1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari all’8% (1% + 7%).
Gli interessi di mora in esame sono calcolati:
·      su base giornaliera;
·      in modo semplice, cioè gli interessi non producono a loro volta interessi.
Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno.

È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il re­cu­pe­ro del credito.
Sono nulle, quando risultano gravemente inique in danno del creditore, le clausole relative:
·      al termine di pagamento,
·      al saggio degli interessi moratori,
·      al risarcimento per i costi di recupero,

a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto.

Le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).

La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419 co. 2 c.c.).

Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:
·      il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
·      la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
·      l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
Ai fini in esame, la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora:
·      si considera gravemente iniqua;
·      senza possibilità di prova contraria.
Ai fini in esame, la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito:
·      si presume che sia gravemente iniqua;
·      è però ammessa la prova contraria.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.
La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.
Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di:
·      accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero, e di inibirne l’uso;
·      adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
·      ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
Sanzioni per l’inosservanza delle decisioni del giudice
In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti, il giudice dispone il pagamento di una somma da 500,00 a 1.100,00 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231 come modificato e integrato dal DLgs. 9.11.2012 n. 192, devono essere coordinate con le disposizioni contenute nella L. 18.6.98 n. 192, in relazione ai rapporti di subfornitura.
Si ricorda che la “subfornitura” è il contratto con il quale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del com­mit­tente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.

Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di:
·      materie prime;
·      servizi di pubblica utilità;
·      beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
Se il contratto di “subfornitura” rientra nell’ambito applicativo del DLgs. 231/2002, come modificato dal DLgs. 192/2012:
·      si applicano i termini legali di pagamento previsti dal suddetto DLgs. 231/2002 come modifi­cato dal DLgs. 192/2012, in quanto più favorevoli per il creditore;
·      i termini contrattuali di pagamento, stabiliti in deroga alle nuove disposizioni, non possono comunque superare:
     i 60 giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione;
     ovvero i 90 giorni, in caso di accordi nazionali o locali tra le rappresentanze dei committenti e dei subfornitori.
In caso di ritardi nei pagamenti relativi ai rapporti di “subfornitura”, si applicano tassi di interesse di mo­ra nella stessa misura prevista dal DLgs. 231/2002, come modificato dal DLgs. 192/2012, vale a dire:
·      il tasso di riferimento semestrale della Banca centrale europea (BCE);
·      maggiorato di 7 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012;
·      ovvero maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall’1.1.2013.

Resta confermato che:
·      ai fini del decorso degli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora del committente-debitore;
·      è fatta salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori più alti (non sono quindi ammesse deroghe comportanti l’applicazione di tassi moratori inferiori a quelli di legge) e la prova del danno ulteriore;
·      ove il ritardo nel pagamento superi di 30 giorni il termine previsto, il committente è soggetto anche ad una penale pari al 5% dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

Quest’ultima penale non è prevista dal DLgs. 231/2002 in relazione ai ritardi di pagamento relativi a contratti che non siano qualificabili come rapporti di subfornitura ai sensi della L. 192/98.
In relazione ai contratti di cessione di prodotti agricoli (prodotti del suolo, dell’allevamento e della pe­sca) e/o alimentari, stipulati dal 24.10.2012 e la cui consegna avviene nel territorio italiano, si applica invece la speciale disciplina contenuta:
·      nell’art. 62 del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27;
·      nel relativo regolamento attuativo, approvato con il DM 19.10.2012 n. 199 (pubblicato sulla G.U. 23.11.2012 n. 274).
In estrema sintesi, tale disciplina stabilisce, salve le previste esclusioni:
·      l’obbligo della forma scritta del contratto;
·      un contenuto minimo obbligatorio del contratto;
·      termini inderogabili di pagamento, allo scadere dei quali decorrono i previsti interessi di mora;
·      il divieto di pratiche commerciali sleali;
·      pesanti sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle relative disposizioni.
Il termine legale entro il quale devono essere effettuati i pagamenti per le cessioni di prodotti agri­coli e alimentari è fissato inderogabilmente in:
·      30 giorni, per i prodotti deteriorabili;
·      60 giorni, per tutti gli altri prodotti.

In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
10.1.1 Prodotti deteriorabili
Ai fini in esame, sono considerati “deteriorabili”:
·      tutti i prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
·      tutti i prodotti sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
·      prodotti a base di carne, che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
     aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
     oppure aW superiore a 0,91;
     oppure pH uguale o superiore a 4,5;
L’aW misura la presenza di acqua “libera”, che favorisce la crescita dei microorganismi.
Il pH, invece, misura l’acidità/basicità di una soluzione; anche una bassa acidità, infatti, fa­vo­ri­sce una rapida crescita batterica;
·      tutti i tipi di latte.

La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto, stabilita dal produttore.
10.1.2 Modalità di fatturazione
Qualora vengano effettuate cessioni di prodotti soggetti a differenti termini di pagamento (cioè prodotti “deteriorabili” e prodotti “non deteriorabili”), il cedente deve emettere fatture separate per le diverse tipologie di prodotti.
10.1.3 Data di ricevimento della fattura
Al fine di determinare il termine vincolante per il pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso in cui la fattura sia stata consegnata:
·      a mano;
·      mediante raccomandata A.R.;
·      mediante posta elettronica certificata (PEC);
·      attraverso l’impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente.

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, ai fini della determinazione del termine di pagamento, si assume, salvo prova contraria, che essa sia stata ricevuta alla data di consegna dei prodotti.
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento, dal giorno successivo alla sca­denza del termine decorrono automaticamente i previsti interessi legali di mora.
10.2.1 Misura degli interessi
Gli interessi legali di mora in esame sono pari:
·      al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze, ai sensi dall’art. 5 del DLgs. 9.10.2002 n. 231; tale tasso di riferimento:
     per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quel­l’anno;
     per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quel­l’anno;
·      maggiorato di 7 punti percentuali (che diventeranno 8 a decorrere dalle transazioni com­mer­ciali concluse dall’1.1.2013, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 192/2012);
·      maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali.
Esempio
Poiché il tasso BCE per il periodo dall’1.7.2012 al 31.12.2012 è pari all’1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari al 10% (1% + 7% + 2%).
10.2.2 Inderogabilità
Gli interessi di mora previsti dalle disposizioni in esame sono inderogabili.

Dott. Victor Di Maria