giovedì 26 luglio 2012

Professionisti: compensi tassabili? a cura di Victor Di Maria


Sentenza della CTR Sicilia sugli accertamenti bancari




La presunzione legale che porta a qualificare i prelievi bancari non giustificati come maggiori compensi e ricavi, opera con riferimento ai redditi d'impresa, non anche per i professionisti. 
La fattispecie non è ipotizzabile per i professionisti. Non si vede infatti come da una spesa si possano presumere dei redditi occulti.

La sentenza. Quanto sopra è stato sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione di Catania, con la sentenza 18/18/12.

Prova contraria. Si rammenta che la presunzione di ricavi resta suscettibile di prova contraria a carico del beneficiario dei prelievi stessi. Infatti è consolidato l’orientamento giurisprudenziale per il quale, ai fini dell’accertamento sulle imposte sui redditi, “i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fine della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita dell’attività stessa” (Cass. n. 10578 e n. 19692 del 2011; Cass. n. 3263 del 2012).

Versamenti e prelievi. In particolare, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 600/73, l'onere probatorio si considera assolto: - per i versamenti, se viene dimostrato che se ne è tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che si tratta di somme che non dovevano essere tassate; - per i prelievi invece, se i relativi importi risultano dalle scritture contabili, ovvero se il professionista ne indichi i beneficiari.

Importi modesti. Non sono, tuttavia, mancate pronunce di merito che hanno escluso l’operatività della presunzione di legge, in presenza di prelievi bancari non giustificati di basso ammontare, se è “verosimile” che gli stessi siano stati effettuati per fare fronte all’esigenze di vita del contribuente (CTP Macerata sentenza 264/2/11 - nella specie, l’accertamento ha riguardato un medico dentista).

Onere assolto. Tornando all’odierna sentenza, il Collegio di Catania ha accolto l’appello proposto dal contribuente, in quanto questi ha “puntualmente provato che i movimenti bancari, contestati dall'ufficio e non riconosciuti dai primi giudici”, avevano natura strettamente personale e familiare “senza alcuna relazione con la sua attività professionale”. Insomma, il ricorrente è riuscito ad offrire la prova contraria rispetto agli assunti del Fisco, con conseguente annullamento dell’accertamento oggetto d’impugnazione.
Victor Di Maria

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