venerdì 6 luglio 2012

LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “CRESCITA” a cura della Consulting Server


INFORMAZIENDE – Luglio 2012
 LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “CRESCITA”


a cura del
Dott. Victor Di Maria
Dott. Gaspare Magro

Sommario


1.      Introduzione

Con la pubblicazione sul S.O. n. 129 alla G.U. 26.6.2012, n. 147 è entrato in vigore, a decorrere dal 26.6.2012, il DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, nell’ambito del quale sono contenute alcune novità fiscali, di seguito esaminate.

2.      Regime IVA Cessioni / Locazioni di Fabbricati

È modificato il regime IVA applicabile alle locazioni/cessioni di Fabbricati Ad Uso Abitativo E Strumentale disciplinato dal comma 1, nn. 8, 8-bis e 8-ter dell’art. 10, DPR n. 633/72.

2.1.             Locazioni

Per le locazioni di fabbricati abitativi, pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora l’opzione per l’imponibilità IVA è ammessa:
v      da parte dell’impresa costruttrice degli immobili o che ha eseguito sugli stessi, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d), f), DPR n. 380/2001;
v      per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.
Non è più prevista l’imponibilità (per norma) delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.
Ora quindi, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono sempre optare per l’imponibilità IVA, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni / servizi effettuati per la realizzazione / ristrutturazione degli immobili.
È stato inoltre “aggiornato” il n. 127-duodevicies), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 che dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per le locazioni degli immobili in esame.
Con riguardo alle locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni trova applicazione, in generale, l’esenzione IVA, salva l’opzione per l’imponibilità da parte locatore nell’atto.
In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA (“privati”) nonché di imprese con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25% era prevista l’imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono esenti, salvo opzione per l’imponibilità.

2.2.             Cessioni

Per le cessioni di fabbricati abitativi è confermato il regime di esenzione IVA, salva l’imponibilità ora prevista per le cessioni effettuate dall’impresa costruttrice o che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d), f), DPR n. 380/2001:
v      entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);
v      oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento, a condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità.
L’imponibilità IVA non è pertanto più limitata né al quinquennio né alle cessioni successive solo se aventi ad oggetto fabbricati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.
Come si evince dalla Relazione illustrativa al Decreto in esame, le predette modifiche consentono alle imprese costruttrici / di ristrutturazione, che “non sempre riescono a cedere nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate”, di optare per il regime di imponibilità IVA della cessione, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati ai fini della realizzazione / ristrutturazione degli immobili.
Anche per le cessioni di fabbricati strumentali è confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, salva l’imponibilità ora prevista per quelle:
v      effettuate dall’impresa costruttrice o che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d), f), DPR n. 380/2001 entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);
v      per le quali il cedente esercita nell’atto l’opzione per l’imponibilità.
Sono quindi esenti (salvo opzione per l’imponibilità) anche le cessioni, precedentemente imponibili, effettuate nei confronti di acquirenti:
v      soggetti passivi IVA con diritto alla detrazione dell’IVA in misura non superiore al 25%;
v      che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (“privati”).

È stata inoltre “aggiornata” la lett. a-bis) dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 prevedendo l’applicazione del reverse charge alle cessioni di fabbricati per le quali, a seguito delle novità in esame, il cedente manifesta nell’atto l’opzione per l’imponibilità.

3.      Nuova Misura delle Detrazioni per Interventi sugli Immobili

È stata modificata la misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare è disposto che per le spese sostenute:
v      dal 26.6.2012 al 30.6.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF è fissata nella misura del 50% (anzichè 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare. Si rammenta che dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di € 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il limite di € 48.000.
È confermato che la detrazione in esame è riconosciuta:
§        per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
§        in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
§        per i “consueti” interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
v      dall’1.1.2013 al 30.6.2013 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti la detrazione IRPEF/IRES è riconosciuta nella misura del 50% (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.
Si rammenta che la detrazione del 55% era stata riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2012. Ora, il Decreto in esame prevede una “proroga” per la prima parte del 2013, sia pure nella misura “ridotta” del 50%.
Si evidenzia che le nuove misure delle suddette detrazioni sono applicabili:
v      per le spese sostenute dal 26.6.2012 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero di risparmio energetico da parte di persone fisiche / lavoratori autonomi il cui pagamento è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario / postale). A tale proposito si rammenta che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell’agevolazione;
v      per le spese sostenute dal 26.6.2012 per gli interventi di riqualificazione energetica da parte delle imprese, avendo riguardo al principio di competenza, ossia:
§        per i beni mobili, al momento di consegna / spedizione ovvero alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
§        per i servizi, alla data di ultimazione.
Da quanto sopra si evince che:


periodo sostenimento spese
Detrazione Interventi di recupero patrimonio edilizio
Detrazione interventi di riqualificazione energetica
dall’1.1.2012 al 25.6.2012
36% con il limite di € 48.000
55% (*)
dal 26.6.2012 al 31.12.2012
50% con il limite di € 96.000
55% (*)
dall’1.1.2013 al 30.6.2013
50% con il limite di € 96.000
50% (*)
dall’1.7.2013
36% con il limite di € 48.000
36% con il limite di € 48.000
(per interventi ex art. 16-bis, lett. h, TUIR)
(*) Il limite di spesa varia, da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato.

4.      Credito d’Imposta per Assunzione Personale Altamente Qualificato

È riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35% del costo aziendale, con un limite massimo di € 200.000 annui, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di:
v      un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente;
v      una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.);
impiegato nelle seguenti attività di ricerca e sviluppo:
§        lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
§        ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o permettere il miglioramento di quelli già esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, esclusi i prototipi di cui al successivo punto;
§        acquisizione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale con l’intento di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, se il relativo costo di fabbricazione è troppo elevato per utilizzarlo solo ai fini di dimostrazione e convalida. Gli eventuali redditi derivanti dall’utilizzo commerciale vanno dedotti dai costi ammessi ai fini del credito d’imposta.
Il credito d'imposta in esame spetta a qualsiasi impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato.

4.1.             Modalità di richiesta del credito d’imposta

Per poter fruire del credito d’imposta in esame è necessario presentare un’apposita istanza, secondo le modalità che saranno individuate da un Decreto di prossima emanazione.
Le spese sostenute devono risultare da una certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili o dal Collegio sindacale (se presente). Per le imprese non soggette a revisione contabile e prive del Collegio sindacale la certificazione va rilasciata da un Revisore contabile o da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili che, nei 3 anni precedenti, non abbia avuto un rapporto di collaborazione o di dipendenza con l’impresa.
Le spese sostenute per la predisposizione della certificazione possono essere considerate per la determinazione del credito d’imposta nel limite di € 5.000.

4.2.             Decadenza del beneficio

Si perde il diritto al credito d’imposta se:
v      il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente all’applicazione dell’agevolazione;
v      i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 in caso di piccole e medie imprese);
v      sono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a € 5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale

5.      Srl Semplificata

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 2463-bis, C.c., la srl semplificata, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può essere costituita anche “da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”. In tal caso:
v      la costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale;
v      l’atto costitutivo va redatto per atto pubblico;
v      gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci;
v      la denominazione di srl a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e “nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”.
Alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di srl “ordinaria”.





Scadenzario

Mese di LUGLIO


Lunedì 9 luglio

Mod. UNICO 2012
Persone fisiche
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
§  IRPEF (saldo 2011 e primo acconto 2012);
§  addizionale regionale IRPEF (saldo 2011);
§  addizionale comunale IRPEF (saldo 2011 e acconto 2012);
§  imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2011 e primo acconto 2012);
§  saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
§  acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;
§  contributi IVS (saldo 2011 e primo acconto 2012);
§  contributi Gestione separata INPS (saldo 2011 e primo acconto 2012);
§  contributi previdenziali geometri (saldo 2011 e minimi 2012);
§  cedolare secca (saldo 2011 e primo acconto 2012);
§  contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;
§  imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti;
§  imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti.
Mod. UNICO 2012
Società di persone
soggetti che beneficiano
della proroga
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
§  saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;
§  imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Mod. UNICO 2012
Società di capitali ed
enti non commerciali
soggetti che beneficiano
della proroga
Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (termine ordinario di approvazione del bilancio), i versamenti relativi a:
§  saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
§  IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012);
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;
§  imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Mod. IRAP 2012
persone fisiche e soggetti div. che beneficiano della proroga
Versamento dell’IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012) da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.
Studi di settore
Adeguamento
Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2011 (codice tributo 6494) e dell’eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Diritto annuale CCIAA

persone fisiche e soggetti div. che beneficiano della proroga
Versamento del diritto CCIAA 2012 (codice tributo 3850).
Affrancamento partecipazioni
non qualificate
al 31.12.2011
Versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento ex DL n. 138/2011 del valore delle partecipazioni non qualificate e altre attività ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR, ecc. possedute da persone fisiche, non in regime d’impresa, al 31.12.2011 e non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto.


Giovedì 12 luglio

Mod. 730/2012
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte dei CAF/professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).


Lunedì 16 luglio

Iva
Corrispettivi grande distribuzione
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
Iva
Liquidazione mensile
Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell’imposta dovuta.
Iva
Dichiarazioni d’intento
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese di giugno – soggetti mensili.
Irpef
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
Irpef
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
Ritenute alla fonte
operate da condomini
Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
Irpef
Ritenute alla fonte su dividendi
Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall’1.7.98 (codice tributo 1035).
Irpef
Altre ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:
§  rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
§  utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
§  contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
Inps
Dipendenti
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
Inps
Gestione separata
Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
Inps
Agricoltura
Versamento della prima rata 2012 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Mod. UNICO 2012
Mod. IRAP 2012
Società di Capitali ed
Enti non commerciali
Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nel mese di giugno (entro il 28.6.2012 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a:
§  saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
§  IRES / IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012);
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;
§  imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.


Mercoledì 18 luglio

Mod. UNICO 2012
Società di persone
soggetti che non beneficiano
della proroga
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
§  saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;
§  imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Mod. UNICO 2012
Società di capitali ed
enti non commerciali
soggetti che non beneficiano
della proroga
Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (termine ordinario di approvazione del bilancio), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
§  saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
§  IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012);
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;
§  imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;
§  imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Mod. IRAP 2012
soggetti che non beneficiano
della proroga
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012) da parte delle società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.
Diritto annuale CCIAA

soggetti che non beneficiano
della proroga
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2012 (codice tributo 3850).


Venerdì 20 luglio

Verifiche periodiche
Registratori di cassa
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.


Mercoledì 25 luglio

Iva comunitaria
Elenchi intrastat mensili
e trimestrali
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).


Martedì 31 luglio

Iva
Elenchi “black list” mensili e trimestrali
Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative:
§  a giugno, da parte dei soggetti mensili;
§  al secondo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.
Mod. 770/2012 Semplificato
Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2011.
Mod. 770/2012 Ordinario
Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2011.
Iva
Credito trimestrale
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso e/o compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
Si rammenta che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Inps
Dipendenti
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
Inps
Agricoltura
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.

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