sabato 14 luglio 2012

Il rimborso del credito Iva negato non è riportabile in dichiarazione

Ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 443/1997, se l'ufficio finanziario, contestualmente al diniego di rimborso Iva per difetto dei presupposti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972, non indichi il credito spettante, il contribuente non può riportarsi tale credito in detrazione negli anni di imposta successivi.
Questo il principio contenuto nella sentenza della Cassazione n. 11368 del 6 luglio che, nell'accogliere le doglianze dell'Agenzia, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto da una società immobiliare.

Il giudizio di merito
Nel 1997 una società esercente l'attività di compravendita immobiliare aveva acquistato una villetta, a uso abitativo, per la quale era stata applicata l'Iva con l'aliquota del 19%, immobile poi rivenduto, nell'anno successivo, con l'applicazione della minore aliquota del 10 per cento.

Nel 2000, la società chiedeva a rimborso la somma derivante dalla differenza di aliquota applicata sull'acquisto e sulla vendita, ma l'istanza veniva disattesa dall'Amministrazione finanziaria, con provvedimento poi annullato dalla Commissione tributaria, a seguito di ricorso prodotto dalla società.

Il successivo appello proposto dall'Agenzia veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale nella considerazione che la mancanza dei presupposti - previsti dal citato articolo 30 del Dpr 633/1972 - per il rimborso dell'eccedenza dell'Iva pagata a monte sugli acquisiti, rispetto all'Iva recuperata a valle sulle vendite, non comportasse il venir meno del credito del contribuente, che ben avrebbe potuto, pertanto, come di fatto avvenuto, essere portato in detrazione, ai sensi del richiamato articolo 1 del Dpr 443/1997.

Contro tale pronuncia, l'Agenzia propone ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, tutti ritenuti infondati tranne il secondo.

Le motivazioni della Cassazione
La doglianza accolta dalla Cassazione riguarda l'errata interpretazione dell'articolo 1, comma 1, del Dpr 443/1997 - secondo cui "l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale" - fornita dai giudici di appello.

In particolare, l'Amministrazione ricorrente si lamenta del fatto che i giudici del gravame hanno erroneamente ritenuto che il diniego di rimborso dell'imposta, per difetto dei presupposti di cui al citato articolo 30, non comporti l'estinzione del credito del contribuente, che permarrebbe in capo al medesimo, potendo detto credito essere portato in detrazione negli anni successivi, secondo quanto dispone proprio il richiamato articolo 1 del Dpr 443/1997.
Di contro, secondo l'Agenzia, tale diritto alla detrazione sarebbe, nella specie, precluso dal mancato riconoscimento del credito da parte dell'ufficio.

Nell'accogliere la doglianza, la Corte suprema precisa che - sebbene il menzionato articolo 1 del Dpr 443/1997 prevede che il credito Iva per il quale non è stato accordato dall'ufficio il rimborso, è portato in detrazione, successivamente alla notifica del provvedimento di diniego, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale - tuttavia, "…siffatto diritto alla detrazione presuppone pur sempre che, contestualmente al diniego del rimborso, l'amministrazione provveda 'all'indicazione del credito spettante' al contribuente che provvede, poi, a portarlo in detrazione negli anni di imposta successivi, secondo le modalità suindicate".

Nel caso di specie, prosegue la Corte, come riconosciuto dalla stessa società resistente, il provvedimento di diniego di rimborso non conteneva indicazione alcuna circa l'ammontare del credito spettante alla società immobiliare, "…per l'ovvia considerazione che l'amministrazione ne aveva disconosciuta - come dianzi detto - l'esistenza, per non avere la contribuente prodotto la nota di accredito registrata nel libro IVA acquisti, comprovante la detraibilità del credito di imposta in discussione".
Pertanto, ne consegue che, "…contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, tale credito non avrebbe potuto essere portato in detrazione dalla contribuente nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 2005".

La sentenza in esame, si segnala, infine, per un interessante principio di diritto - conforme a un precedente orientamento (sentenza 10100/2005) - formulato dalla Cassazione in tema di società di comodo.
Nello specifico, la Corte chiarisce che l'articolo 30 della legge 724/1994 - in virtù del quale le disposizioni che fanno divieto di effettuare rimborsi Iva a società non operative non si applicano ai soggetti che non si trovano in periodo di normale svolgimento dell'attività - non va interpretato con riferimento esclusivo ai periodi in cui l'ente è posto in liquidazione o immediatamente successivi, "…ma anche in quelle, come l'odierna resistente, che, pur non svolgendo l'ordinaria attività commerciale, siano nondimeno operative anche a fini più limitati, e ristretti ad una sola operazione da compiere".
Infatti, se il legislatore avesse inteso limitare alle sole ipotesi di liquidazione l'applicabilità della normativa antielusiva, lo avrebbe sancito espressamente, mentre ha utilizzato un'espressione più ampia per non limitare l'eccezione unicamente a tale ipotesi.

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