mercoledì 18 luglio 2012

DIMISSIONI DAL LAVORO CON CONVALIDA a cura del Dott. Victor Di Maria


Dal 18 luglio 2012 è operativa la norma relativa alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali per tutti i lavoratori e le lavoratrici, prevista dalla Legge . 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro).
Le procedure previste sono 2:

1. Convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio per:
- la lavoratrice durante il periodo di gravidanza
- la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino
la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento

comma 4, dell'articolo 55, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro

2. Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici:
tramite apposizione della firma del lavoratore/trice sulla ricevuta al modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego
tramite convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego competente per territorio

stralcio dei commi 17 e 18, dell'articolo 4, Legge n. 92/2012
17. .... l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro....

La dimissione o la risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata ad una delle procedure di convalida sopra indicate.

Dott. Victor Di Maria

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