lunedì 9 luglio 2012

Cosa accade se la società viene cancellata dal registro delle imprese in pendenza di contenzioso ? Victor Di Maria



Una sentenza importante da parte della della Suprema Corte di Cassazione, n. 7676/2012, ha acclarato che, in caso di cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, vi può essere la successione nel processo dei soci a determinate condizioni.



Quali possono essere le strategie processuali conseguenti alla necessità, da parte dei soci, della riassunzione del processo.

Facciamo un esempio: si supponga che una società di capitali abbia impugnato un accertamento e che, nell'attesa del processo di primo grado, chieda e ne venga disposta la cancellazione. 

L’art. 2495 c.c. sancisce che i soci sono responsabili nei limiti in cui hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, e ciò porta a sostenere che i soci che nulla hanno ricevuto non possano che porre in essere un comportamento inerte.

 I giudici hanno specificato che il socio diventa successore della società ove egli abbia riscosso la propria quota in base al bilancio di liquidazione.

Quindi, se la Commissione Tributaria Provinciale dovesse accogliere detta interpretazione, ne conseguirebbe la necessità di una dichiarazione giudiziale di interruzione del processo, con susseguente bisogno, ad opera del socio o dei soci, di riassunzione mediante apposita istanza.

L’istanza, tuttavia, dovrà essere corredata da una nuova procura al difensore rilasciata dai soci, posto che quella a suo tempo rilasciata dalla società è venuta meno.

Analogamente, se la cancellazione avviene nelle more del termine per impugnare, l’appello, a seconda delle ipotesi, potrà essere proposto dai soci o notificato nei loro confronti, ma nell’atto occorre specificare il motivo per cui si ritiene che essi possano succedere alla società. Operano quindi le norme del DLgs. 546/92 contenute negli artt. 40 e ss. sull’interruzione del processo.

Ci si potrebbe chiedere cosa può succedere in caso di mancata riassunzione: in genere, ciò causa l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, con definitività dell’atto impositivo, ma nel nostro caso tale evenienza difficilmente può verificarsi, posto che i soci non sono paragonabili agli eredi.

In altri termini, non vi potrà essere la notifica nei loro confronti di una cartella di pagamento scaturente dall’accertamento notificato alla società, in ragione del fatto che si tratta di due responsabilità diverse. 

Il Fisco potrà rivolgersi ai soci solo dimostrando che essi hanno riscosso somme sulla base del bilancio finale di liquidazione, e solo entro questi limiti, il che presuppone un ulteriore atto, diverso da quello ab origine notificato alla società.

Tuttavia, l’esigenza della riassunzione è stata in questa sede “ventilata” solo al fine di prendere atto della sentenza 7676/2012, quindi a titolo meramente cautelativo.


Il discorso, sempre in merito alla necessità di riassumere il processo, è diverso ove la pendenza sia in secondo grado, posto che l’eventuale mancata riassunzione non comporta la definitività dell’atto impugnato, ma il passaggio in giudicato della sentenza della Provinciale.

Ecco che, allora, l’interesse alla riassunzione potrebbe essere in capo all’Agenzia delle Entrate, ove in primo grado vi sia stata la vittoria del contribuente.

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