martedì 10 luglio 2012

Commissioni bancarie su apertura di credito

Commissioni bancarie su aperture di credito
Varate con provvedimento d’urgenza le nuove norme sulle remunerazioni di affidamenti e sconfinamenti
Commissioni su fidi - È stato varato il 30 giugno scorso, dal ministro dell’Economia Monti, un decreto d’urgenza necessario per dare attuazione alle nuove norme sulla remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti che sono entrati in vigore il 1° luglio scorso. Con tale decreto è stato completato il sistema delle commissioni bancarie da applicare sulle aperture di credito e sugli sconfinamenti dei conti correnti e delle carte di credito. Per i contratti in corso al 1° luglio 2012, l'adeguamento deve avvenire entro il 1° ottobre 2012 tramite la procedura semplificata prevista dall'articolo 118 del T.u.b.

La commissione sull’affidamento - Rilevanti sono le modifiche apportate. La commissione sull'affidamento si applica, in misura massima dello 0,50% per trimestre, sull'intera somma messa a disposizione al cliente e non solo sulla parte dell'affidamento inutilizzata. Viene assorbita la commissione per l'istruttoria e ogni altro corrispettivo per attività svolte per l'affidamento. Non vengono incluse le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente e le spese per l'iscrizione dell'ipoteca.

Gli sconfinamenti - Per gli sconfinamenti, la commissione d'istruttoria veloce (CIV) deve essere unica e predeterminata in misura fissa. Nel decreto inoltre è precisato che nella definizione di sconfinamento rientrano, anche le somme addebitate al cliente, in mancanza o in eccedenza rispetto all'affidamento.
La CIV è applicata in caso di sconfinamento o di una crescita del suo ammontare, se questo già esiste, e in ogni caso per lo stesso bisogna aver riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Sconfinamento su saldo per valuta - Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non saranno applicate né la commissione d'istruttoria veloce, né il tasso di interesse previsto per lo sconfino. La commissione è applicata esclusivamente per i casi individuati dalle procedure interne della banca, che vanno resi noti alla clientela.

Esclusione della commissione - Se lo sconfinamento non è concesso, o si verifica per un pagamento a favore dell'intermediario, la CIV non è dovuta. Inoltre, il decreto ripropone l'esclusione disposta dal decreto "salva commissioni" (D.L. 29/2012), e conferma che la commissione non è dovuta quando lo sconfinamento è inferiore o pari a 500 euro e la durata non sia superiore a sette giorni consecutivi, per una sola volta nel trimestre solare.

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