giovedì 24 maggio 2012

La certificazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Assurdità all'italiana di Victor Di Maria

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - UNA PROCEDURA ASSURDA

La norma prevede che il debitore (la pubblica amministrazione) rilasci una certificazione del credito ma solo dopo 60 giorni dalla presentazione di un'istanza da parte del privato titolare del credito. Assurdo e fuori dalle norme generali previsto dal codice civile. Il creditore può ottenere la certificazione del credito dal debitore il quale, se decidesse di non riconoscere tale debito, rimarrebbe non vincolato con la nuova procedura. "io la canto ed io la suono".

RISCOSSIONE
Crediti verso la P.A., certificazione entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza
Lo prevede la bozza di uno dei decreti presentati dal Governo per attenuare il problema dei ritardati pagamenti alle imprese



Il sistema che il Governo ha delineato per attenuare la problematica dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese è imperniato sulla certificazione dei crediti da parte degli enti debitori, regolamentata con due dei quattro decreti che sono stati emanati.

Il meccanismo della certificazione è stato introdotto nel nostro sistema con il comma 3-bis dell’art. 9 del DL 185/2008, mentre ulteriori interventi in materia sono stati realizzati con l’art. 13 della L. 183/2011 e con il recente DL 16/2012 (art. 12). La certificazione è funzionale a diversi “utilizzi” del credito: la sua cessione pro soluto o pro solvendo, l’ottenimento dell’anticipazione del credito da parte del sistema bancario, la compensazione con eventuali somme iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2012.

Oggetto della certificazione sono i crediti vantati nei confronti di Regioni, Enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione a rapporti di somministrazione, fornitura e appalto. Va però evidenziato come il comma 2 dell’art. 1 della bozza di decreto circolata ieri esclude dall’ambito applicativo della disposizione i crediti verso gli enti commissariati, ma soprattutto nei confronti delle Regioni in deficit sanitario (penalizzando in questo modo ulteriormente le imprese interessate).

A regime, il sistema di certificazione sarà interamente telematico, poggiando su una piattaforma elettronica che verrà predisposta nei prossimi mesi: la piattaforma, oltre che dalle amministrazioni debitrici, dovrà essere utilizzata da parte delle imprese creditrici, che si dovranno abilitare su di essa per presentare l’istanza di certificazione.

Fino a quando non sarà a disposizione la procedura telematica disciplinata dall’art. 4 della bozza di decreto, la certificazione seguirà quella “ordinaria” prevista dall’art. 3, che inizia con la presentazione di un’istanza cartacea da parte dell’impresa.

L’istanza deve essere predisposta sulla base del modello all’allegato 1 della bozza decreto che, oltre ai dati identificativi del creditore, dell’amministrazione interessata e della posizione creditoria, deve contenere una serie di dichiarazioni che attestino che:
- non vi sono procedimenti giurisdizionali pendenti in relazione al credito in questione;
- il creditore si impegna a non attivare procedimenti di recupero del credito e a non cederlo a terzi durante la procedura di certificazione;
- nel caso di rilascio della certificazione, il creditore si asterrà dall’attivare procedimenti giurisdizionali fino alla data indicata per il pagamento o, in mancanza, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione;
- vi è o meno l’intenzione di utilizzo in compensazione del credito con somme iscritte a ruolo.

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’impresa, l’amministrazione debitrice dovrà rilasciare la certificazione, numerata progressivamente, utilizzando il modello di cui all’allegato 2 della bozza di decreto.
Nel caso in cui il credito superi l’importo di 10.000 euro, sulla base di quanto previsto dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, nella certificazione l’amministrazione interessata dovrà dare atto di aver verificato l’esistenza di cartelle di pagamento non onorate da parte del creditore (indicando eventualmente il loro ammontare).

La certificazione dovrà attestare che il credito è certo, liquido ed esigibile a quella data, ovvero, in alternativa, che esso è totalmente o parzialmente insussistente o inesigibile, motivandone però le ragioni. Deve essere indicata anche la data di pagamento, che non può essere successiva ai 12 mesi dalla data della presentazione dell’istanza di certificazione da parte dell’impresa (o l’impossibilità di fissarla qualora scatti il meccanismo d’incompatibilità con i vincoli del Patto di stabilità interno).

Nella peggiore delle ipotesi, 120 giorni per ottenere la certificazione
L’art. 5 della bozza di decreto regolamenta anche la fattispecie della eventuale “inerzia” dell’amministrazione interessata, al fine di tutelare l’impresa che fosse danneggiata da un comportamento di questo tipo.
Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che l’amministrazione debitrice abbia rilasciato la certificazione (o rilevato l’insussistenza o inesigibilità del credito), l’impresa può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla Ragioneria Territoriale dello Stato. Considerato che, entro 10 giorni dall’istanza il commissario deve essere nominato, e poi questi ha ulteriori 50 giorni per provvedere al rilascio della certificazione, nella peggiore delle ipotesi, quindi, le imprese interessate dovranno attendere un termine massimo di 120 giorni per vedere i propri crediti certificati.

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